Le controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori, costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali, ai sensi dell'art. 7 del d.l. lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, attesa l'indubbia natura tributaria di tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; ne consegue che è inammissibile il ricorso al procedimento d'ingiunzione, di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., per la riscossione di detti contributi, contrastando esso con le prescrizioni di cui al citato art. 7 del d. l. lgt. n. 1446 del 1918 e comportando l'attribuzione della controversia al giudice ordinario, sfornito di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10403 del 06/05/2013