Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22776 del 09/11/2016
Prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - in genere.
In tema di prestazioni a carico del S.S.N., l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, ritenuti unicamente di carattere assistenziale, i trattamenti farmacologici somministrati con continuità ad un soggetto con grave psicopatologia cronica ospitato in struttura idonea all'effettuazione di terapie riabilitative, aveva accolto l'azione di rivalsa esperita dall'ASL per le spese relative alla quota alberghiera del ricovero).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22776 del 09/11/2016