Miliare di leva ferito accidentalmente nel corso di addestramento - Benefici ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Fondamento.
Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte) ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016