Indennità di accompagnamento - Decorrenza - Primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda - Anticipazione in caso di accertato stato di incapacità naturale - Esclusione - Fondamento.
In tema di indennità di accompagnamento, l'art. 3 della l. n. 18 del 1980, nel prevederne la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza amministrativa, non pone una presunzione di sussistenza, a detta data, dei presupposti per il beneficio, ma un limite temporale alla sua riconoscibilità, sicché lo stato di infermità mentale o di incapacità naturale del soggetto richiedente, non determinando la perdita della capacità legale della persona di compiere gli atti per il riconoscimento della prestazione, non giustifica l'attribuzione di quest'ultima per un periodo antecedente a quello fissato dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23443 del 17/11/2016