gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35 Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. (17G00048) (GU n.72 del 27-3-2017) Vigente al: 11-4-2017
Capo I Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti
d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in
particolare, l'articolo 20;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo
14;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,
relativa alla istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2013, recante individuazione, nell'interesse dei titolari
aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e
corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi
al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio
2014, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto
d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto provvede al recepimento nell'ordinamento
nazionale della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti
d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online
nel mercato interno. Esso stabilisce i requisiti necessari per
garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e
dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva
e delle entita' di gestione indipendente, nonche' i requisiti per la
concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di
gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere
musicali nel mercato interno.
Art. 2 Definizioni
1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto,
ivi compresa la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile
1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita'
unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai
diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a
vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i
seguenti requisiti:
a) e' detenuto o controllato dai propri membri;
b) non persegue fini di lucro.
2. Per «entita' di gestione indipendente» si intende, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile
1941, n. 633, un soggetto che, come finalita' unica o principale,
gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per
conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo
di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
a) non e' detenuta ne' controllata, direttamente o
indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;
b) persegue fini di lucro.
3. Per «titolare dei diritti» si intende qualsiasi persona o
entita', diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene
diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in
base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge,
spetta una parte dei proventi.
4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva» si intende
un titolare dei diritti o un'entita' che rappresenta i titolari dei
diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e
associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di
adesione dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso da
questo.
5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia
ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di
comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di
piu' di uno Stato dell'Unione europea.
6. Per «diritti su opere musicali online» si intendono: tutti i
diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali
diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.
Art. 3 Ambito di applicazione
1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II,
IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per
i diritti su opere musicali online, anche il Capo III.
2. Le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 8, ad
eccezione del comma 1, lettera c), del medesimo articolo, e sono
soggette alle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, 24, 26,
comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), 27, nonche' al Capo IV del
presente decreto.
Capo II Organismi di gestione collettiva
Sezione I Rappresentanza dei titolari dei diritti e adesione agli organismi di gestione collettiva
Art. 4 Principi generali e diritti dei titolari dei diritti
1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei
titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun
obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei
loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.
2. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di
gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente di loro
scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei
tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da
essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di
nazionalita', di residenza o di stabilimento dell'organismo di
gestione collettiva, dell'entita' di gestione indipendente o del
titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attivita' di
intermediazione di diritti d'autore.
3. L'organismo di gestione collettiva scelto e' obbligato ad
assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio
ambito di attivita' e non sussistono ragioni oggettivamente
giustificate per rifiutarla. L'organismo di gestione collettiva o
l'entita' di gestione indipendente, prima di assumere la gestione,
forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4,
5, 6 e 7, nonche' quelle relative alle spese di gestione e alle
detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti
provenienti dall'investimento dei proventi stessi. L'organismo di
gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente forniscono
le stesse informazioni ai titolari dei diritti che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia' autorizzati a
gestire i loro diritti, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. I titolari dei diritti, qualora affidino ad un organismo di
gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente la
gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale
diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali
protetti, affidano alla loro gestione.
5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di
concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di
diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.
6. I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare
l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da loro concesso, in
tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso
non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto
non puo' essere subordinato ad alcuna condizione. L'organismo di
gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente possono
decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine
dell'esercizio finanziario.
7. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di
sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione
o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di
un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i
diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38.
8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o
nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e
dell'entita' di gestione indipendente.
Art. 5 Adesione agli organismi di gestione collettiva
1. I requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva
sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e
sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione
dell'organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente
accessibili.
2. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga una domanda
di adesione, fornisce per iscritto, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, al titolare dei diritti una spiegazione
adeguata circa i motivi della decisione.
3. L'organismo di gestione collettiva deve apprestare mezzi idonei
a consentire lo scambio di comunicazioni con i propri membri per via
elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.
Lo statuto disciplina le modalita' di esercizio di tale comunicazione
per via elettronica.
Art. 6 Partecipazione dei membri titolari dei diritti
1. Gli statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono
adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri
ai processi decisionali. La rappresentanza delle diverse categorie di
membri nei processi decisionali deve essere equa ed equilibrata.
2. Gli organismi di gestione collettiva istituiscono un apposito
registro dei propri membri e lo aggiornano regolarmente.
Art. 7 Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva
1. Gli organismi di gestione collettiva che, in base ad un rapporto
giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti,
da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale, gestiscono
diritti di titolari dei diritti che non ne siano membri, devono
osservare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 27, 35,
comma 3, e 38.
Art. 8 Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore
1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Societa'
italiana degli autori e degli editori e le entita' di gestione
indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di
intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono
disporre dei seguenti requisiti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento
italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta,
con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma
giuridica prescelta;
c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II
del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla
forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti
connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.
633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture
contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III,
paragrafo 2, del codice civile;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V,
Capo V, Sezione IX, del codice civile.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3),
si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio
dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi
dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti
previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio
statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le modalita'
per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e
71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle
associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e
videogrammi, non costituisce attivita' di amministrazione ed
intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Sezione II Organizzazione ed organi degli organismi di gestione collettiva
Art. 9 Organi degli organismi di gestione collettiva
1. Gli statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono i seguenti organi:
a) assemblea generale dei membri;
b) organo di amministrazione;
c) organo di sorveglianza;
d) organo di controllo contabile.
Art. 10 Assemblea generale dei membri
1. L'assemblea generale e' composta dai membri dell'organismo di
gestione collettiva ed e' convocata almeno una volta l'anno.
2. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla revoca
dell'incarico degli amministratori, esamina le loro prestazioni e
approva i loro compensi e gli altri eventuali benefici, incluse la
liquidazione e le prestazioni previdenziali.
3. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche
dello statuto e in merito alle condizioni di adesione dell'organismo
di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto.
4. L'assemblea generale delibera, nel rispetto della Sezione III,
del presente Capo, almeno in merito a quanto segue:
a) alla politica generale di distribuzione degli importi dovuti
ai titolari dei diritti;
b) alla politica generale sull'impiego degli importi non
distribuibili;
c) alla politica generale di investimento riguardante i proventi
dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di
tali proventi;
d) alla politica generale in materia di detrazioni dai proventi
dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di
tali proventi;
e) all'impiego degli importi non distribuibili;
f) alla politica della gestione dei rischi;
g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di
beni immobili;
h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di
societa' controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in
altre entita';
i) all'approvazione dell'assunzione e della concessione di
prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
l) alla nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo
contabile. La presente lettera non si applica alla Societa' italiana
degli autori e degli editori, per la quale resta fermo quanto
previsto all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n.
2.
5. L'assemblea generale puo' delegare all'organo di cui
all'articolo 11 i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i).
6. Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea
generale puo' stabilire condizioni piu' dettagliate per l'impiego dei
proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento.
7. L'assemblea generale esercita il controllo sulle attivita'
dell'organismo di gestione collettiva, approvando la relazione di
trasparenza annuale di cui all'articolo 28. Delibera altresi' su ogni
altra materia o questione prevista dallo statuto.
8. Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva hanno il
diritto di partecipare e di esercitare, anche per via elettronica,
secondo i criteri previsti dallo statuto, il diritto di voto in seno
all'assemblea generale. Lo statuto puo' tuttavia prevedere
restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in
seno all'assemblea generale sulla base di uno o di entrambi i
seguenti criteri, purche' siano stabiliti e applicati in modo equo e
proporzionato e siano pubblicamente accessibili in conformita' con le
disposizioni degli articoli 25 e 26:
a) durata dell'adesione;
b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono.
9. Ciascun membro degli organismi di gestione collettiva ha il
diritto di designare un proprio rappresentante autorizzato a
partecipare e votare a suo nome in seno all'assemblea generale dei
membri, purche' tale designazione non comporti un conflitto di
interessi. Lo statuto puo' stabilire restrizioni in merito alla
designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti di voto
da parte di questi ultimi, purche' tali restrizioni non pregiudichino
l'adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo
decisionale dell'organismo di gestione collettiva. La delega e'
valida per un'unica riunione dell'assemblea generale. All'interno
della stessa il rappresentante gode degli stessi diritti che
spetterebbero al membro che esso rappresenta ed esprime il voto
conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che
rappresenta.
10. Lo statuto puo' prevedere che i poteri dell'assemblea generale
siano esercitati da un'assemblea di delegati eletti almeno ogni
quattro anni dai membri dell'organismo di gestione collettiva, a
condizione che:
a) sia garantita un'effettiva e adeguata partecipazione dei
membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva;
b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno
all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata.
11. All'assemblea dei delegati si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9.
12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica adottata,
non preveda un'assemblea generale dei membri o un'assemblea dei
delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati dall'organo di
cui all'articolo 11, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 4 e ai commi 6 e 7.
Art. 11 Organo di sorveglianza
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, lo statuto deve prevedere l'istituzione di un organo
che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo e' composto in modo
tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle
diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva.
2. L'organo di cui al comma 1 assicura il controllo e il
monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse
attivita' attuative e strumentali posti in essere dai soggetti
titolari degli organi di gestione.
3. I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare
annualmente all'assemblea generale una dichiarazione individuale
sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di
cui all'articolo 12, comma 9.
4. L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine
di:
a) esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea generale dei
membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5;
b) monitorare le attivita' degli amministratori di cui
all'articolo 12, tra cui la corretta esecuzione delle delibere
dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a
quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo
10, comma 4, lettere a), b), c) e d).
5. L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei
suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta
l'anno.
6. Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9.
Art. 12 Amministrazione degli organismi di gestione collettiva
1. Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono
adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro
specifiche competenze. Essi gestiscono le attivita' secondo principi
di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure
amministrative e contabili, nonche' dei meccanismi di controllo
interno previsti dallo statuto.
2. Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci
illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, ne' esercitare
un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere
amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo
autorizzazione dell'assemblea generale dei membri.
3. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2, gli
amministratori possono essere revocati d'ufficio dall'assemblea
generale dei membri.
4. La responsabilita' degli amministratori e' disciplinata ai sensi
dell'articolo 2392 del codice civile.
5. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e
l'organo di sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto
proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'organismo di
gestione collettiva, precisandone la natura, i termini, l'origine e
la portata; se si tratta di amministratore delegato o di
amministratore unico, deve altresi' astenersi dal compiere
l'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che
provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile.
6. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni dell'organo di
amministrazione ovvero dell'organo di sorveglianza devono
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'organismo
dell'operazione.
7. Gli amministratori rispondono dei danni derivati all'organismo
dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresi' dei danni
derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di
terzi di dati, notizie o opportunita' di affari appresi
nell'esercizio del suo incarico.
8. Gli statuti possono prevedere ulteriori procedure al fine di
evitare conflitti d'interesse e, qualora non sia possibile evitare
tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e
rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in
modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi
dei titolari dei diritti rappresentati dall'organismo di gestione
collettiva.
9. Lo statuto deve prevedere che gli amministratori trasmettano
annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei
membri contenente le seguenti informazioni:
a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento
all'organismo di gestione collettiva;
b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente
dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di
regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di
benefici;
c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di
gestione collettiva in qualita' di titolare di diritti;
d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o
potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di
gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri
nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.
Art. 13 Organo di controllo contabile
1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e'
affidato ad un revisore legale dei conti o ad una societa' di
revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e' disciplinato
con le modalita' ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi
applicabili.
2. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori si applica
l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto
il collegio dei revisori dei conti della Societa' italiana degli
autori e degli editori e' nominato secondo quanto previsto nel suo
statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9
gennaio 2008, n. 2.
Sezione III
Gestione dei proventi dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva
Art. 14 Riscossione e impiego dei proventi dei diritti
1. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i
proventi dei diritti in base a criteri di diligenza.
2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro
investimento devono essere tenuti separati sotto il profilo contabile
da eventuali attivita' proprie degli organismi e dai relativi
proventi, nonche' dalle spese di gestione o da altre attivita'.
3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro
investimento, non possono essere impiegati per fini diversi dalla
distribuzione ai titolari dei diritti, con l'eccezione per la
detrazione o compensazione delle spese di gestione in conformita' ad
una decisione adottata a norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d),
o per l'impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate
derivanti dall'investimento in conformita' con una decisione adottata
dall'assemblea a norma dell'articolo 10, comma 4.
4. Nei casi in cui gli organismi di gestione collettiva investono i
proventi dei diritti o le entrate derivanti dall'investimento di tali
proventi, essi agiscono nel migliore interesse dei titolari dei
diritti, in conformita' con la politica generale di investimento e
gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c) e f).
5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo e
migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la
sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del
portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in
modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita'
e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
Art. 15 Detrazioni
1. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o
derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti devono essere
stabiliti secondo criteri oggettivi e risultare ragionevoli, in
rapporto alle prestazioni fornite che possono comprendere i servizi
di cui all'articolo 16.
2. Le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi o
derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti non devono
superare i costi giustificati e documentati sostenuti dagli organismi
di gestione collettiva.
3. Gli obblighi concernenti la trasparenza nell'impiego degli
importi detratti o compensati per le spese di gestione si applicano a
qualsiasi altra detrazione effettuata al fine di coprire i costi di
gestione dei diritti d'autore e diritti connessi.
Art. 16 Servizi sociali, culturali o educativi
1. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano
servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni
dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro
investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi,
in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.
Art. 17 Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti
1. Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono regolarmente
e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai
titolari dei diritti nel rispetto di quanto stabilito dalla presente
sezione e in linea con la politica generale in materia di
distribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera
a).
2. Gli organismi di gestione collettiva, o i loro membri che
rappresentano i titolari dei diritti, procedono alla distribuzione e
ai pagamenti di tali importi dovuti ai titolari dei diritti
celermente, sulla base di criteri di economicita' e in modo quanto
piu' possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di
opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre nove
mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del
quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile
rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in
particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli
utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei
diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti
ai rispettivi titolari.
3. Se il termine per la distribuzione di cui al comma 2 non puo'
essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti sono
tenuti separati nella contabilita' degli organismi di gestione
collettiva.
Art. 18 Identificazione dei titolari dei diritti
1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure
necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In
particolare, al piu' tardi entro novanta giorni dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 17, gli organismi di gestione collettiva
mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali
protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati
identificati o localizzati:
a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai soggetti che
rappresentano titolari di diritti, qualora tali soggetti siano membri
di un organismo di gestione collettiva;
b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno
concluso accordi di rappresentanza;
2. Le informazioni di cui al comma 1 includono, qualora
disponibili:
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che
potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.
3. Gli organismi di gestione collettiva verificano altresi' i
registri dei propri membri di cui all'articolo 6, comma 2, e altri
registri reperibili. Se le misure di cui sopra non producono
risultati, gli organismi di gestione collettiva mettono tali
informazioni a disposizione del pubblico al piu' tardi entro un anno
dalla scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.
Art. 19 Proventi non distribuibili
1. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere
distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio
finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei
diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a
condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato
tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 per identificare e
localizzare i titolari dei diritti.
2. L'assemblea generale o, ove presente, l'assemblea dei delegati,
in conformita' con lo statuto, delibera, ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, lettera b), in merito all'utilizzo degli importi non
distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di
reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini
prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per
la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e
indipendente al fine di finanziare attivita' sociali, culturali ed
educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.
Sezione IV Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori
Art. 20 Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza
1. Gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna
discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui
gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in
particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di
gestione, nonche' le condizioni per la riscossione dei proventi dei
diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei
diritti.
2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di
organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti
stabiliti all'estero e' disciplinata dagli accordi di rappresentanza
di cui alla presente Sezione.
Art. 21 Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi
di rappresentanza
1. Gli organismi di gestione collettiva, fatte salve le spese di
gestione, non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che
gestiscono in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali
introiti provenienti dall'investimento dei proventi di quei diritti,
a meno che l'altro organismo che e' parte dell'accordo di
rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni.
2. Gli organismi di gestione collettiva procedono regolarmente,
diligentemente e accuratamente, secondo quanto prescritto
dall'articolo 17, comma 2, alla distribuzione e ai pagamenti agli
altri organismi di gestione collettiva che rappresentano.
3. Gli organismi di gestione collettiva che, se rappresentati,
ricevono i pagamenti da altri organismi, procedono alla distribuzione
e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto
prima e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal ricevimento di
tali importi, a meno che tale termine non si possa rispettare per le
ragioni oggettive di cui all'articolo 17, comma 2.
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 devono essere rispettati anche
da parte delle organizzazioni che rappresentano titolari dei diritti
che siano membri degli organismi di gestione collettiva che ricevono
i pagamenti.
Art. 22 Concessione delle licenze
1. Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli
utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per
la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte
le informazioni necessarie.
2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto
senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori
specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro
fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni
pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una
licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in
cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un
determinato servizio.
3. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali
eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari,
oggettivi e ragionevoli. Gli organismi di gestione collettiva che
concedono licenze su diritti non sono tenuti a basarsi, per altri
tipi di servizi online, sulle condizioni di concessione concordate
con un utilizzatore, quando quest'ultimo fornisce un nuovo tipo di
servizio online proposto al pubblico dell'Unione europea da meno di
tre anni.
4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso
devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione
ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al
valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto
della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri
materiali protetti, nonche' del valore economico del servizio fornito
dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli
utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per
stabilire tali tariffe.
5. Gli organismi di gestione collettiva consentono agli
utilizzatori di comunicare con essi per via elettronica, anche ai
fini di informazione sull'uso della licenza, nonche' in adempimento
agli obblighi stabiliti all'articolo 23 e ad altri obblighi previsti
dalle licenze.
6. Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni,
la Societa' italiana degli autori ed editori disciplina con proprio
provvedimento, adottato previo parere vincolante del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalita' per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale,
che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di
selezione pubblica, adeguatamente pubblicizzate tramite avviso
pubblico, in cui siano rispettati i principi della trasparenza e
dell'imparzialita'. Le procedure di selezione, gestite da commissioni
presiedute da esperti indipendenti, prevedono quale criterio di
selezione il possesso di adeguati requisiti di professionalita' ed
onorabilita'. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente
comma disciplina altresi' le modalita' per prevenire potenziali
conflitti di interessi ed il conferimento di mandati tra loro
incompatibili, l'introduzione ed il rafforzamento di adeguate forme
di controllo sull'operato dei mandatari territoriali, la loro equa e
proporzionata distribuzione territoriale, nonche' l'uniforme
applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli
altri organismi di gestione collettiva qualora intendano servirsi,
per lo svolgimento della loro attivita', di propri mandatari.
Art. 23 Obblighi degli utilizzatori
1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta
giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli
organismi di gestione collettiva, nonche' alle entita' di gestione
indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti
informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei
proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli
importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di
opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:
a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il
titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel
territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva
dell'opera;
b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i
profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di
comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o
commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il
diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di
gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove
disponibili.
2. Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli
utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di
cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di
gestione collettiva ed entita' di gestione indipendenti le
informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90
giorni e' sospeso fino alla data di ricezione di informazioni
corrette, complete e congruenti.
3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona
fede le informazioni da fornire, le modalita' e i tempi nei contratti
con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su
base volontaria dal settore.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la
fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione
del contratto di licenza, con la conseguente inibizione
all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive
anche laddove remunerate con equo compenso.
Sezione V Trasparenza e comunicazioni
Art. 24 Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione
dei loro diritti
1. Gli organismi di gestione collettiva, fatti salvi il comma 2 e
gli articoli 25 e 33, comma 2, forniscono almeno una volta l'anno a
ciascun titolare dei diritti cui abbiano attribuito proventi o
effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente le seguenti
informazioni relative al periodo annuale di riferimento
dell'attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti:
a) i dati sull'identificazione del titolare dei diritti;
b) i proventi attribuiti al titolare dei diritti;
c) gli importi pagati dall'organismo di gestione collettiva al
titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per
tipo di utilizzo;
d) il periodo in cui ha avuto luogo l'utilizzo per il quale sono
stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti salvo
che, per motivi obiettivi legati alla comunicazione da parte degli
utilizzatori, non sia stato possibile per l'organismo di gestione
collettiva fornire questa informazione;
e) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione;
f) le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di
gestione, ivi incluse altre detrazioni eventualmente previste dalla
normativa vigente per la prestazione di servizi sociali, culturali o
educativi;
g) i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al
titolare di diritti per qualsiasi periodo.
2. Gli organismi di gestione collettiva che abbiano a loro volta
come membri soggetti incaricati della distribuzione dei proventi ai
titolari dei diritti forniscono le informazioni di cui al precedente
comma 1 a tali soggetti, salvo che questi ultimi non ne siano gia' in
possesso. Tali soggetti forniscono almeno una volta l'anno le
informazioni di cui al comma 1 ai titolari dei diritti a cui abbiano
attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno
precedente.
Art. 25 Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di
gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza.
1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione
degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono
i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, almeno le
seguenti informazioni in relazione al periodo cui esse si
riferiscono:
a) i proventi dei diritti attribuiti, gli importi pagati per
ciascuna categoria di diritti e per tipo di utilizzo per i diritti
che gestiscono nel quadro dell'accordo di rappresentanza ed eventuali
proventi dei diritti attribuiti non ancora pagati per qualsiasi
periodo;
b) le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione, nonche'
quelle applicate a titolo diverso dalle spese di gestione a norma
dell'articolo 21;
c) le licenze concesse o rifiutate in relazione alle opere e agli
altri materiali protetti oggetto dell'accordo di rappresentanza;
d) le delibere adottate dall'assemblea generale o da altro organo
competente nella misura in cui esse siano pertinenti in relazione
alla gestione dei diritti nel quadro dell'accordo di rappresentanza.
2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono messe a disposizione
almeno una volta l'anno e per via elettronica.
Art. 26 Divulgazione delle informazioni
1. Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche,
mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti
informazioni:
a) lo statuto;
b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro
dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello
statuto;
c) i contratti standard per la concessione di licenze e le
tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni;
d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12;
e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai
titolari dei diritti;
f) la politica generale relativa alle spese di gestione;
g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa
rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei
diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione,
comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali,
culturali ed educativi;
h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i
nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di
rappresentanza sono stati conclusi;
i) la politica generale sull'utilizzo di importi non
distribuibili;
l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle
controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.
Art. 27 Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri
organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.
1. Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli
organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a
disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui
gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di
qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e
tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:
a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che
rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza
e i territori oggetto di tali accordi;
b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri
materiali protetti a causa dell'ambito di attivita' dell'organismo di
gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali
protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori
oggetto di tali accordi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori
in modalita' tali da garantire l'elaborazione delle informazioni
ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono
definite le modalita' minime comuni relative alla fornitura in via
informatica di tali informazioni.
Art. 28 Relazione di trasparenza annuale
1. Fermi gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa
vigente, gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione
di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui
al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla
fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito
internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile
per almeno cinque anni.
2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le
informazioni di cui all'Allegato al presente decreto.
3. La relazione speciale riguarda l'eventuale utilizzo degli
importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali,
culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni indicate in
materia di cui al punto 3 dell'Allegato.
4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale
sono controllati da uno o piu' soggetti abilitati per legge alla
revisione dei conti. La relazione di revisione e gli eventuali
rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza
annuale. Ai fini del presente comma, i dati contabili comprendono i
documenti di bilancio e le informazioni finanziarie come specificate
nell'Allegato.
5. Oltre alla relazione di cui al comma 1, la Societa' italiana
degli autori ed editori trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno,
al Parlamento ed agli enti vigilanti di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 9 gennaio 2008, n. 2, una relazione annuale sui risultati
dell'attivita' svolta, relativa ai profili di trasparenza ed
efficienza.
Capo III Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online
Art. 29 Licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
1. Gli organismi di gestione collettiva concedono le licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online nel rispetto
dei requisiti di cui al presente Capo.
Art. 30 Capacita' di trattamento dei dati per la gestione delle licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono
di strutture adeguate al trattamento efficiente e trasparente, per
via elettronica, dei dati necessari alla loro gestione, anche ai fini
della corretta identificazione delle opere musicali incluse nel
repertorio e del controllo del loro uso, della fatturazione agli
utilizzatori, della riscossione dei proventi dei diritti e della
distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
2. Ai fini del comma 1, gli organismi di gestione collettiva
assicurano almeno i seguenti requisiti:
a) puntuale identificazione delle opere musicali, integralmente o
in parte, che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a
rappresentare;
b) puntuale identificazione, integralmente o in parte, con
particolare riferimento a ciascun territorio di pertinenza, dei
diritti e dei relativi titolari, per ciascuna opera musicale o parte
di essa che gli organismi di gestione collettiva sono autorizzati a
rappresentare;
c) utilizzo di identificatori univoci al fine di individuare i
titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto degli
standard e delle pratiche adottate su base facoltativa nel settore e
sviluppati a livello internazionale o dell'Unione europea;
d) utilizzo di strumenti adeguati ad identificare e risolvere
tempestivamente e efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai
dati in possesso di altri organismi di gestione collettiva che
concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali
online.
Art. 31 Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali per i
diritti su opere musicali online
1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrono, per
via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari
dei diritti rappresentati e ad altri organismi di gestione
collettiva, a seguito di richiesta debitamente motivata, informazioni
aggiornate che consentono di identificare il repertorio musicale
online che rappresentano, ed in particolare:
a) le opere musicali;
b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte;
c) i territori interessati.
2. Gli organismi di gestione collettiva possono adottare, ove
necessario, misure ragionevoli per garantire la correttezza e
l'integrita' dei dati, per controllarne il riutilizzo e per
proteggere le informazioni commercialmente sensibili.
Art. 32 Correttezza delle informazioni sui repertori
multiterritoriali
1. Gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online dispongono
di procedure che consentono ai titolari dei diritti, ad altri
organismi di gestione collettiva ed ai fornitori di servizi online di
chiedere la correzione dei dati di cui all'elenco dei requisiti di
cui all'articolo 30, comma 2, o delle informazioni fornite a norma
dell'articolo 31, laddove i predetti soggetti ritengano
ragionevolmente che i dati o le informazioni non siano corretti. Nel
caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate,
gli organismi di gestione collettiva rettificano senza indugio.
2. Gli organismi di gestione collettiva garantiscono che i titolari
dei diritti da essi rappresentati, ivi inclusi quelli rappresentati
ai sensi dell'articolo 46, possano trasmettere loro per via
elettronica le informazioni sulle proprie opere musicali, sui propri
diritti e sui territori autorizzati. A tale riguardo, per consentire
ai titolari dei diritti di trasmettere le predette informazioni, si
applicano nei limiti del possibile gli standard e le prassi
settoriali volontari relativi allo scambio di dati sviluppati a
livello internazionale o dell'Unione europea.
3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisce ad altro
organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online ai
sensi degli articoli 35 e 36, l'organismo mandante applica altresi'
il comma 2 del presente articolo in relazione ai titolari dei diritti
le cui opere musicali siano incluse nel repertorio dell'organismo di
gestione collettiva mandatario, salvo diverso accordo tra gli
organismi di gestione collettiva.
Art. 33 Correttezza e puntualita' nelle dichiarazioni
sull'uso e nella fatturazione
1. Gli organismi di gestione collettiva verificano il corretto
utilizzo delle opere musicali online in relazione ai diritti
concessi, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno
concesso una licenza multiterritoriale per i diritti su opere
musicali online per tali diritti.
2. I fornitori di servizi online comunicano tempestivamente agli
organismi di gestione le informazioni sull'utilizzo effettuato delle
opere musicali online o dei diritti esercitati. Gli organismi di
gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la
possibilita' di dichiarare per via elettronica le predette
informazioni. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi
di gestione collettiva consentono l'utilizzo di almeno una modalita'
di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi
adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello
internazionale o dell'Unione europea. Gli organismi di gestione
collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di
servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano
dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel
settore per lo scambio elettronico dei dati.
3. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai
fornitori di servizi online con modalita' elettronica. L'organismo di
gestione collettiva offre l'uso di almeno un formato che tenga conto
di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e
sviluppati a livello nazionale, internazionale o dell'Unione europea,
quale quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il fornitore di servizi online non puo' rifiutare la fattura a causa
del suo formato se l'organismo di gestione collettiva utilizza uno
standard del settore.
4. Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura
corretta ai fornitori di servizi online subito dopo la comunicazione
dell'utilizzo effettivo dell'opera musicale online, tranne nei casi
in cui cio' non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di
servizi online. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto della
licenza in base ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, e in
base all'effettivo utilizzo degli stessi, nella misura in cui cio' e'
possibile sulla base delle informazioni fornite e del formato
utilizzato.
5. Gli organismi di gestione collettiva adottano misure adeguate
per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la
correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso
fornitore riceva fatture da uno o piu' organismi di gestione
collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online
o sullo stesso materiale protetto.
Art. 34 Correttezza e puntualita' nel pagamento dei titolari
dei diritti
1. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva che
concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali
online distribuiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti in
virtu' di tali licenze subito dopo la dichiarazione dell'uso
effettivo delle opere, tranne nei casi in cui cio' non sia possibile
per motivi imputabili al fornitore di servizi online.
2. Fatto salvo il comma 3, gli organismi di gestione collettiva
forniscono insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del comma 1
almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti:
a) il periodo in cui sono avvenuti gli usi per i quali sono
dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui essi
hanno avuto luogo;
b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi
distribuiti dall'organismo di gestione collettiva per ciascun diritto
su qualsiasi opera musicale online per le quali i titolari dei
diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a
rappresentarli, integralmente o in parte;
c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni
applicate e gli importi distribuiti dall'organismo di gestione
collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online.
3. Qualora un organismo di gestione collettiva conferisca ad altro
organismo di gestione collettiva mandato per la concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a
norma delle disposizioni degli articoli 35 e 36, l'organismo di
gestione collettiva mandatario corrisponde accuratamente e senza
indebito ritardo all'organismo mandante gli importi di cui al comma 1
e gli fornisce altresi' le informazioni di cui al comma 2.
L'organismo di gestione collettiva mandante e' responsabile per la
successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali
informazioni ai titolari dei diritti, salvo se tra gli organismi di
gestione collettiva diversamente concordato.
Art. 35 Accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
1. Eventuali accordi di rappresentanza tra diversi organismi di
gestione collettiva aventi ad oggetto licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali online del proprio repertorio musicale sono
di natura non esclusiva. L'organismo di gestione collettiva
mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non
discriminatorie.
2. L'organismo mandatario informa l'organismo mandante delle
principali condizioni cui devono essere concesse le licenze su opere
musicali online di quest'ultimo, inclusa la natura dello
sfruttamento, di tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i
diritti di licenza, della durata della licenza, dei periodi contabili
e dei territori coperti.
3. L'organismo mandante informa i propri membri delle principali
condizioni dell'accordo, inclusi la durata e i costi dei servizi
forniti dall'organismo mandatario.
Art. 36 Obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione
collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali online
1. Un organismo di gestione collettiva che concede o amministra
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online di
cui al presente Capo e' tenuto ad accettare la richiesta di stipulare
accordi di rappresentanza da parte di un altro organismo di gestione
collettiva che non concede dette licenze se gia' concede o offre la
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali online per la stessa categoria di diritti su opere musicali
online del repertorio di uno o piu' altri organismi di gestione
collettiva.
2. L'organismo di gestione collettiva interpellato risponde
all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza
indebito ritardo.
3. Fatti salvi i commi 5 e 6, l'organismo di gestione collettiva
interpellato gestisce il repertorio rappresentato dell'organismo di
gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce
il proprio repertorio.
4. L'organismo di gestione collettiva interpellato include il
repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva
richiedente ai sensi dei commi da 1 a 3 in tutte le offerte che
trasmette ai fornitori di servizi online.
5. Le spese di gestione per il servizio fornito dall'organismo di
gestione collettiva all'organismo richiedente non eccedono quelle
ragionevolmente sostenute dall'organismo di gestione collettiva
interpellato.
6. L'organismo di gestione collettiva richiedente mette a
disposizione dell'organismo interpellato le informazioni relative al
proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online. Se le
informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non
consentire all'organismo di gestione collettiva interpellato di
rispettare i requisiti stabiliti al presente Capo, l'organismo
interpellato ha il diritto di addebitare alla controparte le spese
ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di
escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o
inutilizzabili.
Art. 37 Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi
radiofonici e televisivi
1. I requisiti di cui al presente Capo non si applicano agli
organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base
dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto
delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 2 e 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell'articolo 2598, del codice
civile, primo comma, numero 3), una licenza multiterritoriale per i
diritti su opere musicali online richiesta da un'emittente, al fine
di comunicare o mettere a disposizione del pubblico:
a) i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente
o dopo la prima trasmissione;
b) ogni altro materiale online prodotto o commissionato
dall'emittente, anche come visione anticipata, che sia accessorio
alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.
Capo IV Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni
Art. 38 Procedure di reclamo
1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione dei
propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei
quali gestiscono diritti in virtu' di un accordo di rappresentanza
procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in
particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e
il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione,
la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le
detrazioni e le distribuzioni.
2. Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per iscritto
ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i
chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le misure opportune
per far venir meno le ragioni della doglianza. Se un reclamo e'
ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a
meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.
Art. 39 Modifiche in materia di risoluzione delle controversie
1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate
in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e
i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente
legge.».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, dopo le parole: «diritto d'autore», sono
inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d'autore».
Art. 40 Vigilanza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della
legge 9 gennaio 2008, n. 2, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente
decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo
la documentazione necessaria.
2. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei
diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le
altre parti interessate segnalano, con modalita' telematica
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni cui compete la
vigilanza, attivita' o circostanze che costituiscono violazioni delle
disposizioni del presente decreto.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni pubblica sul
proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio
delle attivita' e che risultano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 8. Pubblica altresi' l'elenco dei soggetti che non
risultano essere piu' in possesso dei requisiti di cui al medesimo
articolo e, con le medesime modalita', ogni altra comunicazione di
pertinenza.
Art. 41 Sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative
pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi
di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33,
comma 1. Le medesime sanzioni sono altresi' applicate in caso di
inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di
mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi.
In caso di violazioni di particolare gravita', l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni puo' sospendere l'attivita' degli
organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione
indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione
dell'attivita'.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative
pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli
obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21,
commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di
particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva e
delle entita' di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero
disporre la cessazione dell'attivita'.
3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate ai
commi 1 e 2, e' applicata la sanzione piu' grave prevista aumentata
fino ad un terzo.
4. Alla Societa' italiana autori ed editori si applicano
esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi
1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di nomina
dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del potere
di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio
2008, n. 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1989, n. 681.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina, con
proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento
delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria
competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli
atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai
sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per
cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per
essere assegnati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
per le attivita' di prevenzione e per l'accertamento delle sanzioni
previste dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 42 Scambio di informazioni tra Autorita' competenti
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tratta senza
indebito ritardo una richiesta di informazioni da parte di
un'autorita' competente di un altro Stato membro designata a tal fine
in particolare per quanto riguarda le attivita' degli organismi di
gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta
sia debitamente giustificata.
2. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ritenga
che un organismo di gestione collettiva con sede in un altro Stato
membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di
diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa a disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente, potrebbe non
rispettare le disposizioni del diritto nazionale di quest'ultimo
Stato, puo' trasmettere tutte le pertinenti informazioni alla
corrispondente autorita' competente, corredate, se del caso, di una
richiesta a tale autorita' di adottare le misure adeguate nell'ambito
delle sue competenze.
3. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni riceva
una comunicazione di cui al comma 2 da parte di un'autorita'
competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere
resa nel termine di tre mesi dal ricevimento.
4. La questione di cui al comma 2 puo' altresi' essere deferita
dall'autorita' che presenta tale richiesta al gruppo di esperti
istituito ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/26/UE.
Art. 43 Dati personali
1. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato dalla
legislazione vigente.
Art. 44 Facolta' di segnalazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le
entita' di gestione indipendente e gli utilizzatori possono
indirizzare all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e
proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del
presente decreto.
Capo V Ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore
Art. 45 Riduzioni e esenzioni
1. All'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in
luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con
rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei
trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti
d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla
corresponsione dei diritti d'autore.
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e
le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al comma
2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso
forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il
rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione.
Con il decreto di cui al presente comma possono altresi' essere
individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano
l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla
corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente
comma prevede misure atte a garantire che, nelle fattispecie
previste, la Societa' italiana degli autori ed editori, in coerenza
con le risultanze di bilancio, remuneri in forma compensativa i
titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma
puo' essere sottoposto a revisione triennale.».
Capo VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 46 Accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online
1. Qualora entro il 10 aprile 2017, un organismo di gestione
collettiva non concede o offre la concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online e non
consente a un altro organismo di gestione collettiva di rappresentare
tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno
autorizzato tale organismo di gestione collettiva a rappresentare i
loro diritti su opere musicali online possono ritirare da tale
organismo di gestione collettiva i diritti su opere musicali online
ai fini della concessione di licenze multiterritoriali per tutti i
territori dell'Unione europea, senza dover ritirare i diritti su
opere musicali online ai fini della concessione di licenze
monoterritoriali, in modo da concedere licenze multiterritoriali per
i loro diritti su opere musicali online direttamente o tramite
qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di
gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del Capo III del
presente decreto.
Art. 47 Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza» a «un
componente ciascuno del collegio.» sono soppresse.
2. Al termine della procedura di liquidazione dell'«IMAIE in
liquidazione», di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2010, n. 100, l'eventuale residuo attivo e' ripartito a favore degli
artisti interpreti ed esecutori con modalita' e criteri di
destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100, le parole: «Al termine della procedura di liquidazione sono
trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti
maturati.» sono soppresse.
Art. 48 Cooperazione per lo sviluppo di licenze multiterritoriali
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla
Commissione europea, entro il 10 ottobre 2017, una relazione sulla
situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul
territorio italiano. La relazione contiene informazioni sulla
disponibilita' di licenze multiterritoriali nello Stato membro
interessato e sull'osservanza da parte degli organismi di gestione
collettiva delle disposizioni di cui al Capo II del presente decreto,
insieme con una valutazione dello sviluppo di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online da parte di
utilizzatori, consumatori, titolari dei diritti e altre parti
interessate.
Art. 49
Disposizioni transitorie
1. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendente, che gia' operano nel settore dell'intermediazione dei
diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in
vigore del presente decreto provvedono al necessario adeguamento
organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi
previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Alla verifica circa l'effettivo adeguamento di cui al
precedente periodo provvede l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40. L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni a
sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un elenco degli
organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio, e
successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica
a tale elenco.
2. Fino all'adozione di nuove disposizioni attuative in tema di
criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti
ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014.
Art. 50
Abrogazioni
1. L'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre
2012 e' abrogato a decorrere dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 49, comma 1.
Art. 51
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
(di cui all'art. 28, comma 2)
1. Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale
di cui all'art. 28, comma 2:
a) documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o
un prospetto delle attività e passività, il conto economico e il
rendiconto finanziario;
b) una relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
c) informazioni sul rifiuto di concedere una licenza ai sensi
dell' art. 22, comma 2;
d) una descrizione della struttura giuridica e di governance
dell'organismo di gestione collettiva;
e) informazioni sulle entità direttamente o indirettamente
detenute o controllate, in tutto o in parte, dall'organismo di
gestione collettiva;
f) informazioni sull'importo totale dei compensi versati
nell'anno precedente alle persone di cui agli articoli 11, comma 3, e
12 e su altri vantaggi loro concessi;
g) le informazioni finanziarie di cui al punto 2 del presente
allegato;
h) una relazione speciale sull'uso degli importi detratti ai
fini di servizi sociali, culturali ed educativi, contenente le
informazioni di cui al punto 3 del presente allegato.
2. Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di
trasparenza annuale:
a) informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per
categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad esempio
trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica)
incluse le informazioni sugli introiti provenienti dall'investimento
dei proventi dei diritti e l'utilizzo di tali introiti (sia che siano
distribuiti ai titolari dei diritti o ad altri organismi di gestione
collettiva, o siano altrimenti utilizzati);
b) informazioni finanziarie sul costo della gestione dei
diritti e altri servizi forniti dagli organismi di gestione
collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata
che comprenda almeno i seguenti elementi:
1) tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione
per categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e
non possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una
spiegazione del metodo applicato per ripartire tali costi indiretti;
2) i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per
categoria di diritti gestiti e, laddove i costi siano indiretti e non
possano essere attribuiti ad una o più categorie di diritti, una
spiegazione del metodo usato per assegnare tali costi indiretti,
limitata alla gestione di diritti, incluse le spese di gestione
dedotte dai proventi dei diritti o compensate con questi ultimi o da
eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi dei
diritti a norma dell' art. 14, comma 3, e dell' art. 15, commi 1, 2 e
3;
3) i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi
dalla gestione di diritti, ma compresi i servizi sociali, culturali
ed educativi;
4) le risorse usate per la copertura dei costi;
5) le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una
ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo
nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati
alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali,
culturali o educativi;
6) la percentuale rappresentata dal costo della gestione dei
diritti e di altri servizi forniti dall'organismo di gestione
collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti
nell'esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti e,
laddove i costi siano indiretti e non possano essere attribuiti ad
una o più categorie di diritti, una spiegazione del metodo
utilizzato per assegnare tali costi indiretti;
c) informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari
dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i
seguenti elementi:
1) l'importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con
una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di
utilizzo;
2) l'importo totale versato ai titolari dei diritti, con una
ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
3) la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per
categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;
4) l'importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai
titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti
gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui
tali importi sono stati riscossi;
5) l'importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai
titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti
gestiti e per tipo di utilizzo e l'indicazione dell'esercizio in cui
tali importi sono stati riscossi;
6) se un organismo di gestione collettiva non ha provveduto
alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all'art.
17, comma 2, i motivi del ritardo;
7) il totale degli importi non distribuibili, con una
spiegazione circa l'utilizzo cui tali importi sono stati destinati;
d) informazioni sui rapporti con altri organismi di gestione
collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti
elementi:
1) gli importi ricevuti da altri organismi di gestione
collettiva e gli importi pagati ad altri organismi di gestione
collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per
tipologia di utilizzo e per organismo di gestione collettiva;
2) le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi
dei diritti dovute ad altri organismi di gestione collettiva, con una
ripartizione per categoria di diritti, per tipologia di utilizzo e
per organismo di gestione collettiva;
3) le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi
pagati da altri organismi di gestione collettiva, con una
ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione
collettiva;
4) gli importi distribuiti direttamente ai titolari dei
diritti provenienti da altri organismi di gestione collettiva, con
una ripartizione per categoria di diritti e per organismo di gestione
collettiva.
3. Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all'art. 28, comma 3:
a) gli importi detratti ai fini della fornitura di servizi
sociali, culturali ed educativi nell'esercizio finanziario, con una
ripartizione per tipo di fine cui sono destinati e per ogni tipo di
fine con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo
di utilizzo;
b) una spiegazione dell'uso di tali importi, con una
ripartizione per tipo di fine cui sono destinati inclusi i costi
degli importi di gestione detratti per finanziare servizi sociali,
culturali ed educativi e gli importi separati utilizzati per servizi
sociali, culturali ed educativi.