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Industria - idrocarburi (olii minerali e combust. Liquidi e gassosi) - distributori di carburanti (pompe di benzina) - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9854 del 19/04/2017

Obbligo tributario - Individuazione del soggetto tenuto - Concessionario - Comodatario gestore dell'impianto - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, per il combinato disposto degli artt. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990 e 3, comma 13, della l. n. 549 del 1955, il soggetto tenuto al relativo versamento è il concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, la società petrolifera che ne sia unica fornitrice sicchè la stipulazione - tra il concessionario ed un terzo - di un comodato per la gestione dell'impianto non è idonea a traslare l'obbligo tributario su un soggetto non coincidente con quello individuato dalla citata normativa impositiva.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9854 del 19/04/2017