Licenziamento – Intimazione prima del termine del comporto – Nullità
II licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dal c.c.n.l. o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c.
Per l'effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e si rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
II licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio dei lavoratore, ma prima dei superamento dei periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, cod. civ..
Corte di Cassazione, Sentenza n. 12568 del 22/05/2018