Liquidazione - Detraibilità dell’indennità da assicurazione contro i danni
II danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.
Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurispruden¬za, va enunciato il seguente principio di diritto: «Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazio¬ne contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto».
Corte di Cassazione, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018