violazioni al codice della strada
dedotta non conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell'identità del guidatore - giustificato motivo - ipotesi riconducibili alla relativa nozione. Corte di Cassazione, sentenza n. 30939 del 29/11/2018
Ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.
Corte di Cassazione, sentenza n. 30939 del 29/11/2018