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Diritto Penale – Desistenza volontaria

Delitto tentato – desistenza volontaria (Art 56, co, 3, c.p.). “La volontarietà di non proseguire nell’azione criminale deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa”. Cassazione Penale, Sez. VI, sent. n. 7847/2019 del 14 febbraio 2019. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.

 Fatto.

La Corte d’Appello di Napoli rideterminava la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui agli artt. 56, 81, co. 2, 110 c.p., 73, co. 1 e 6, 80, co. 2 D.P.R. n. 309/90 per aver, in concorso con altri soggetti, compiuto atti idonei diretti in modo inequivoco a importare, con il mezzo aereo, un’ingente quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Tale decisione veniva impugnata dalla difesa del Sig. Omissis con ricorso nel quale si chiedeva l’annullamento della medesima per violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 56, co. 3, c.p.

Sostiene il ricorrente che il mancato ritiro del bagaglio a mano contenente lo stupefacente, con conseguente impedimento dello sviluppo dell’azione criminosa, ben può integrare i presupposti della desistenza volontaria. La volontarietà della desistenza – prosegue la difesa del Omissis – non va confusa con la spontaneità dell’abbandono, ben potendo l’agente aver desistito dall’originario proposito spinto da ragioni utilitaristiche.

Il ricorso veniva rigettato dalla Suprema Corte.

Considerazioni giuridiche.

Nel motivare la propria decisione, i Giudici della VI Sezione richiamano il consolidato orientamento della Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della desistenza volontaria di cui all’art. 56, co. 3, c.p., l’interruzione dell’azione deve dipendere da una libera determinazione del soggetto attivo, non potendosene, viceversa, ravvisare gli estremi ogniqualvolta sia dipesa da fattori esterni.

S è vero, infatti, che non è necessario che la rinuncia all'azione criminosa sia espressione di un autentico ravvedimento, è però essenziale che la scelta sia volontaria, ovverosia non imposta da circostanze esterne. A ben vedere, infatti, l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo.

Nel caso in oggetto, il Omissis non sviluppava l’originario disegno non in ragione di un ravvedimento interiore, ma neppure sulla base di una libera scelta. Lo stesso desisteva in quanto, chiamato per un controllo alla valigia da stivare, veniva preso dal panico e decideva di salire a bordo dell’aereo senza ritirare il bagaglio a mano per non correre il rischio di essere scoperto e quindi arrestato.

La decisione di non ritirare il bagaglio a mano nel quale era occultato lo stupefacente, pertanto, non risulta essere frutto di una determinazione libera, autonoma e indipendente, bensì appare dettata da uno specifico fattore esterno, rappresentato dall’invito a presentarsi presso il personale dell’aeromobile per effettuare i controlli sul bagaglio da caricare nella stiva.

Detta circostanza veniva ritenuta logicamente causale rispetto al recesso dal proposito criminoso e tale da escludere presupposti della desistenza volontaria in parola.