reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi – tutela delle fede pubblica e irrilevanza della contraffazione grossolana
Reato di commercio di prodotti con segni falsi – contraffazione grossolana – irrilevanza – bene giuridico tutelato - Corte di Cassazione, ordinanza n. 7778 del 29 gennaio 2019, commento a cura della Dott.ssa Claudia Borghini.
La Corte di Cassazione ha confermato un orientamento consolidato della Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014, Rv. 258722), per il quale “integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno”.
Si è anche chiarito (Sez. U., n. 23427 del 09/05/2001, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che “il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore”.