sentenze penali straniere – riconoscimento - accesso a riti speciali premiali – legittimità – ragioni
sentenze penali straniere – riconoscimento – sentenza emessa sulla base di disciplina processuale che non prevede, per la gravità del reato, l’accesso a riti speciali premiali – legittimità – ragioni. Corte di Cassazione, sesta sezione Sentenza n. 6949 ud. 05/02/2019 - deposito del 13/02/2019, commento a cura dell’Avv. Marta Cigna.
Fatto. La Corte d’appello disponeva, in accoglimento della richiesta avanzata dal Ministero della Giustizia, il riconoscimento di una sentenza straniera emessa da un Tribunale tedesco divenuta irrevocabile che condannava l’imputato alla pena dell’ergastolo per il reato di omicidio.
La difesa dell’imputato proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte ritenendo che la decisione della Corte territoriale avesse violato l’art. 733 comma 1 lett. b) c.p.p. ponendosi la sentenza straniera in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento poiché l’imputato, in base al processo penale tedesco, non aveva potuto accedere al giudizio abbreviato, essendo un rito analogo consentito solo per reati meno gravi.
La Sesta Sezione della Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il riconoscimento operato dalla Corte d’Appello di una sentenza straniera emessa all’esito di un processo che non consente all’imputato, in ragione della gravità del reato commesso, di accedere a riti speciali di natura premiale, come il giudizio abbreviato, non configurandosi, in tal caso, una violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Per giungere a tale conclusione la S.C. ha aderito all’orientamento interpretativo formatosi in materia estradizionale ove ex art. 705 comma II lett. b) per “principi fondamentali dell’ordinamento” devono intendersi quelli cristallizzati nella Carta Fondamentale a tutela dei diritti della persona e i principi dell’ordinamento penale posti a tutela del diritto di difesa e dell’equo processo. In riferimento all’estradizione per l’estero – i cui principi sono applicabili anche in materia di riconoscimento di sentenze straniere -, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non rilevante l’assenza nell’ordinamento straniero di norme penali pur esistenti nell’ordinamento italiano , ma che non riguardino le fondamentali garanzie di difesa o l’equo processo; nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non rilevante la difformità di trattamento sanzionatorio con l’ordinamento straniero purché non si dimostri del tutto irragionevole o manifestatamente sproporzionato.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non possa ritenersi in contrasto con i principi fondamentali la regola processuale che limita l’accesso a meccanismi di natura premiale (simili al rito alternativo del giudizio abbreviato) per categorie di reati meno gravi: lo stesso principio è, infatti, applicato anche nel nostro stesso ordinamento per quanto concerne il rito dell’applicazione della pena su richiesta o il procedimento per decreto penale di condanna. La S.C. inoltre, in riferimento al giudizio abbreviato in particolare, ha precisato che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina di cui all’art. 442 comma 2 c.p.p. nella versione precedente alle modifiche oggi vigenti, aveva ritenuto ragionevole la scelta del legislatore concernente l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell’ergastolo affermando che tale scelta non si risolveva in una ingiustificata disparità di trattamento, trattandosi di situazioni non omogenee.