giudicato interno sulla legittimazione passiva - Art. 2909 c.c.
giudicato interno sulla legittimazione passiva - Art. 2909 c.c. – Giudicato interno sulla legittimazione – Giudicato implicito e rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione – Cass. Civ., Sez. Un., 20 marzo 2019, n. 7925, commento a cura dell’Avv. Giorgia Franco.
Fatto. Tizio e Caio, comproprietari di terreni sottoposti a procedura ablativa per la realizzazione di lavori di riordino e di ampliamento dell’irrigazione, propongono domande di risarcimento del danno e di determinazione delle indennità di occupazione e di asservimento nei confronti di un Ente Consorzi.
Con decisione parziale del 2009, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Consorzio Alfa e, con successiva pronuncia non definitiva del 2011, affermava, viceversa, la legittimazione passiva del Consorzio Beta, provvedendo su talune delle suddette domande.
Tali decisioni venivano impugnate da quest’ultimo Consorzio, che in primo luogo chiedeva che venisse rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il motivo di appello veniva ritenuto inammissibile, rilevandosi che, non essendo stata precedentemente impugnata la prima sentenza del 2009, si fosse formato il giudicato interno in ordine alla legittimazione passiva dell'appellante.
Pertanto, il Consorzio propone ricorso, chiedendo la cassazione della predetta decisione.
Nella specie, il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 2909 c.c., per avere la Corte erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione con il quale detto appellante aveva ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essersi formato il giudicato interno in conseguenza della decisione non definitiva del 2009. Nella specie, si sostiene che tale decisione parziale non contenga alcuna pronuncia, neppure implicita, in merito alla legittimazione di detto Consorzio, avendo a oggetto esclusivamente la questione inerente alla legittimazione passiva del Consorzio Alfa.
Decisione. Le Sezioni Unite ritengono il ricorso fondato.
Nella specie, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la formazione del giudicato implicito in ordine alla legittimazione passiva del Consorzio Beta sia stata desunta dal Tribunale utilizzando un argomento a contrario, nel senso che, essendosi affermato, nella prima pronuncia, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Alfa, il giudizio (implicito) in merito alla legittimazione passiva del Consorzio ricorrente – all’epoca convenuto – avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e giuridico della prosecuzione del procedimento, prosecuzione poi, infatti, avvenuta.
Tale ricostruzione, però, si pone in netto contrasto con il consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità in merito alla formazione del giudicato interno in tema di legittimazione.
La Corte ricorda, all’uopo, che, come noto, la Iegitimatio ad causam si collega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., alla cui stregua nessuno può far valere, nel processo, un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e consistendone la ratio nel prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr. Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2012, n. 1912).
Il giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d'ufficio delle anzidette questioni solo se espresso, ovvero formatosi su questioni dedotte in giudizio e, dunque, non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari di rito o merito, sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica (cfr. Cass., 31 ottobre 2017, n. 25906).
In altri termini, in ordine alla questione pregiudiziale della legittimazione, non può formarsi giudicato qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito.
Non può ritenersi, invero, che un giudicato interno possa formarsi in via implicita semplicemente perché la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto, affinché tale questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito, occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., 13 settembre 2013, n. 20978 e Cass., 11 settembre 2011, n. 23568).