delitti commessi con violenza alla persona – misure cautelari - Corte di Cassazione Sentenza n. 9872 ud. 08/11/2018 - deposito del 06/03/2019
delitti commessi con violenza alla persona – misure cautelari– richiesta di revoca o sostituzione proposta in udienza alla presenza della persona offesa o del suo difensore – notificazione ex art. 299, comma 3, cod. proc. pen. – obbligo – insussistenza. Corte di Cassazione Sentenza n. 9872 ud. 08/11/2018 - deposito del 06/03/2019, commento a cura dell’Avv. Marta Cigna.
Fatto. Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile l'appello proposto da imputato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 21,00 alle ore 7,00, in quanto l'istanza di modifica della misura non era stata previamente notificata alla persona offesa, in violazione dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen .
L’istanza di modifica della misura cautelare era stata avanza dal difensore in udienza dinanzi al Tribunale monocratico che l’aveva rigettata per altre ragioni di merito.
La difesa dell’imputato proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte avverso l’ordinanza di inammissibilità sostenendo che l'istanza di modifica della misura era stata presentata in udienza alla presenza delle persone offese e del loro difensore, il quale si era anche espressamente opposto all'accoglimento della richiesta, come aveva dato atto anche lo stesso Tribunale.
Decisione. La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sostenendo che l’obbligo di notificare al difensore della persona offesa l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare stabilito a pena di inammissibilità dall’art. 299 comma III c.p.p. per procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, risulta essere adempiuto quando l’istanza venga avanzata in udienza alla presenza della persona offesa o del suo difensore.