impugnativa di contratti a termine dello spettacolo - Corte di Cassazione, sez. Lav, sentenza n. 8026 del 21 marzo 2019
impugnativa di contratti a termine dello spettacolo - Licenziamento individuale – Esito negativo del tentativo di conciliazione – Ricorso al giudice del lavoro – Termini e decadenze. Corte di Cassazione, sez. Lav, sentenza n. 8026 del 21 marzo 2019, commento a cura della Dott.ssa Ilaria Gonnellini.
Fatto. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia con cui il giudice di prime cure ha rilevato la tardività dell’impugnazione giudiziale del licenziamento individuale depositata in data 9 gennaio 2015 dal sig. __ sull’assunto che la richiesta di tentativo di conciliazione presentata dal medesimo sig. __ in data 10 novembre 2014 (data in cui, in seguito all’impugnazione stragiudiziale del 14 maggio 2014, decorrevano i 180 giorni per l’impugnazione giudiziale) sospendesse il termine di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale solo per i successivi 20 giorni, per cui, non essendo stata intrapresa dalla Fondazione YYY alcuna iniziativa per aderire alla richiesta di conciliazione in detto termine, il lavoratore sarebbe incorso nella decadenza dal 30 novembre 2014.
Il sig. __ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza de qua per violazione dell’art. 32 della L. n. 183/2010 posto che, non avendo la Fondazione YYY aderito alla richiesta del tentativo di conciliazione nei venti giorni successivi alla data di inoltro della stessa (10 novembre 2014), solo dal 30 novembre 2014 decorreva l’ulteriore termine di 60 giorni per il ricorso giudiziale che, dunque, non era spirato al momento del deposito in data 9 gennaio 2015.
Decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso con rinvio e, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale in materia, ha rilevato come la disciplina prevista dall’art. 6 della L. n. 604/1966, come sostituito dall’art. 32, co. 1, della L. n. 183/2010 in tema di termine di impugnazione del licenziamento individuale, abbia creato una nuova fattispecie decadenziale costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro termini ristretti.
In tale contesto, l’ipotesi ordinaria è quella del lavoratore che, dopo aver dopo aver comunicato al datore di lavoro l’atto di impugnativa del licenziamento, proponga direttamente il ricorso al giudice: in tal caso, il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro entro il termine di 180 giorni. In alternativa e sempre entro 180 giorni dalla comunicazione dell’atto di impugnativa, il lavoratore può avanzare richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato: in tal caso, se il componimento stragiudiziale ha esito negativo, il lavoratore deve depositare il ricorso al giudice “a pena di decadenza entro sessanta giorni” dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato. Ebbene, in quest’ultima ipotesi, qualora l’esito negativo del componimento stragiudiziale derivi – come nel caso di specie – dal mancato accordo necessario all’espletamento della procedura di conciliazione, che matura allorquando la controparte non abbia accettato la procedura depositando, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente difese, eccezioni e domande riconvenzionali, solo dallo spirare di tale termine di venti giorni decorre un nuovo ed autonomo termine di decadenza che l’ultima parte del co. 2 del citato art. 6 fissa, inequivocabilmente, in un lasso temporale di sessanta giorni.
Viene, quindi, fissato il seguente principio di diritto: “In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della I. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della I. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall'art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza”.
impugnativa di contratti a termine dello spettacolo