Giudizio abbreviato – continuazione delitti e contravvenzioni
Giudizio abbreviato – continuazione delitti e contravvenzioni - Giudizio abbreviato, L. 103/2017- contravvenzioni – continuazione tra delitti e contravvenzioni diverso criterio di computo “nel rito abbreviato, la riduzione della metà della pena per le contravvenzioni – prevista dall’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. come riformato dall’art. 1, comma 44 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - costituisce norma penale di favore e, pertanto, in caso di continuazione tra contravvenzioni e delitti, la riduzione deve essere effettuata distintamente per gli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni (nella misura della metà) e per quelli disposti per i delitti (nella misura di un terzo)”. Cassazione Penale, Sez. II, sent. n. 14068-19. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.
La II Sezione penale della Corte di Cassazione si è di recente pronunciata in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni.
Più di preciso, veniva posta al vaglio dei giudici di legittimità la questione circa il trattamento sanzionatorio derivante, nell’ipotesi di cui sopra, dallo sconto di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato.
La legge n. 103 del 2017, infatti, ha stabilito che, nel caso di contravvenzioni, la pena debba essere ridotta, per la scelta non rito, non già di un terzo come precedentemente previsto, ma della metà (art.442, co.2, c.p.p., come novellato dalla legge in parola).
Posto che, per quanto attiene alle pene per le contravvenzioni, la riduzione per il rito abbreviato è stata così ridefinita dalla legge n. 103/17, occorre individuare quei criteri per la corretta definizione del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi in cui sia stata riconosciuta la continuazione fra delitti e contravvenzioni.
I giudici della II sezione richiamano le recenti Sezioni Unite n. 40984 del 2018 che, in tema di continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, avevano enunciato il principio di diritto secondo il quale la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratta di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.
Escluso che, per effetto della continuazione, vi sia una sorta di “omologazione” delle pene previste per il reato satellite a quella comminata per il reato principale, la Corte si era sforzata di individuare in termini positivi un criterio di determinazione della pena nel caso di sanzioni eterogenee.
Si è allora affermato che l’aumento conseguente alla continuazione, in ossequio al principio del favor rei, va così calcolato: il giudice deve anzitutto procedere a determinare l’aumento della pena prevista per la violazione più grave; in un secondo momento, considerato che la legge non richiede necessariamente che la sanzione sia assimilata a quella del reato più grave, deve ragguagliare la quota dell’aumento di pena detentiva nel genere della pena pecuniaria prevista per il reato satellite, secondo i criteri di cui all’art. 135 c.p.
Sulla base di detto criterio, appare senz’altro più agevole operare le riduzioni di pena nel rito abbreviato in presenza di continuazione fra reati puniti con pene diverse. La diminuzione per la scelta del rito, infatti, si dovrà effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo.