Applicazione pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Procedimenti speciali – Applicazione pena su richiesta delle parti (patteggiamento) – Computo della pena – Necessità di verificare la legalità degli aumenti disposti per il riconoscimento di circostanze aggravanti – Ragioni della sussistenza – Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 12691 del 21/03/2019 (ud. 10/10/2018) Commento a cura dell’Avv. Marco Grilli
Fatto. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano ha condannato I.D.L., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ad anni 2 di reclusione e € 90.000 di multa, per il reato di introduzione nel territorio dello Stato di tabacco lavorato di contrabbando. Il giudice ha ritenuto congrua la pena così determinata: pena base anni 2 ed € 90.000 per il reato di cui all’art. 291 bis D.P.R. n.43 del 1973, aumentata per effetto dell’aggravante di cui all’art. 291 ter L. citata ad anni 3 ed € 120.000 di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito premiale. Veniva, peraltro, riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale con riferimento alla sola pena detentiva.
Ricorre per Cassazione I.D.L. lamentando: violazione ed errata applicazione dell’art. 444 c.p.p. con riferimento alla mancata sospensione condizionale anche della pena pecuniaria, in quanto in tali più ampi termini era stato formulato l’accordo con il pubblico ministero; violazione ed errata applicazione dell’art. 64 c.p. in quanto l’aumento della pena previsto per l’aggravante di cui all’art. 291 ter sarebbe stato eccessivo, superando la soglia di un terzo della pena base prevista per le aggravanti ad effetto comune, che avrebbe dovuto comportare un aumento di otto mesi e non di un anno.
Decisione. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il precedente.
La Suprema Corte, pur condividendo la precedente e costante giurisprudenza di legittimità, che vuole che la valutazione di congruità della pena concordata tra le parti debba essere compiuta in relazione alla pena finale, indipendentemente dai passaggi intermedi del computo, rileva come il risultato non si possa tradurre in una pena illegale.
Pertanto, oltre il giudizio di congruità complessiva da compiere sul risultato finale dell’accordo, spetterà al giudice verificare la legalità anche della parte relativa al procedimento di riconoscimento, bilanciamento e computo delle circostanze. Conseguentemente, in capo al giudicante sussisterà un obbligo di verificare che i corrispondenti aumenti o diminuzioni siano conformi ai criteri legali, in ragione del testuale riferimento che l’art. 444 comma 2 c.p.p. fa, non solo alla configurabilità, ma anche alla comparazione e quindi al computo ed all’incidenza sulla pena finale delle circostanze, all’esito dell’eventualmente predetto bilanciamento.
Nel caso oggetto della pronuncia il giudice ha recepito un accordo delle parti in cui vi era un aumento della pena per la ricorrenza di una circostanza ad effetto comune in misura superiore ad un terzo della pena base, in chiara violazione dell’art. 64 c.p..
Per tali ragioni, la lamentata sussistenza della violazione di legge penale comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al pubblico ministero per permettere un nuovo accordo rispettoso dei criteri legali di computo delle circostanze.