Simulazione di reato (art. 367 c.p.) – reati di pericolo – inverosimiglianza della querela
Simulazione di reato (art. 367 c.p.) – reati di pericolo – inverosimiglianza della querela “ai fini della configurabilità della simulazione di reato è necessario che la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del reato denunciato”. Cassazione Penale, Sez. 6 Sent.Num. 17461 ud. 06.03.2018, dep 23.4.2019. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.
La Corte d’Appello di Cagliari assolveva P.B. e G.A., imputati del delitto previsto e punito dall’art. 367 c.p. (simulazione di reato), ritenendone inoffensiva la condotta.
Si dai primi accertamenti, infatti, gli inquirenti hanno ritenuto poco credibile la versione degli interessati che, nella querela dai medesimi presentata, si dolevano del furto di una valigetta, contenente una pistola, custodita all’interno della propria autovettura. Gli stessi, inoltre, simulavano le tracce di effrazione del lunotto posteriore della macchina, così da rendere più verosimile la propria ricostruzione dell’accaduto.
Ricorre avverso la sentenza assolutoria il procuratore generale, evidenziando come, ai fini dell’integrazione del reato in parola, il pericolo di lesione del bene tutelato sia da valutarsi ex ante, a nulla rilevando, quindi, l’abilità dimostrata dagli operanti nel dirigere le indagini verso gli autori del delitto.
I giudici della VI sezione evidenziano come, in effetti, il delitto di cui all’art. 367 c.p. sia da escludersi solo laddove la querela presentata appaia così manifestamente pretestuosa da suscitare l’immediata incredulità dell’organo inquirente in modo tale da indirizzarne l’attività investigativa non già verso l’accertamento del fatto denunciato, bensì verso la verifica di veridicità della querela medesima. Viceversa, il reato risulta integrato nel caso in cui la falsa denuncia appaia comunque idonea a dare impulso ad indagini volte all’accertamento del reato simulato.
Trattandosi, tuttavia, di reato di pericolo, non è necessari che gli operanti risultino in concreto ingannati dalla condotta incriminata, essendo sufficiente l’astratta idoneità dell’artifizio a trarli in inganno così da indirizzarne le indagini verso accertamenti non dovuti.
Alla luce di tale principio, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto la sussistenza del reato anche in relazione alla condotta di chi, sottoposto al regime di sorveglianza speciale, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale a bordo del proprio motociclo del quale era alla guida senza patente e in assenza di assicurazione, denunciandone quindi tempestivamente il furto così da evitare ulteriori conseguenze derivanti dalla propria condotta. Anche in quel caso gli operanti avevano ritenuto inverosimile la versione fornita, senza però che essa fossa considerata astrattamente inidonea a dare impulso ad un procedimento relativo all’accertamento del delitto denunciato (tant’è vero che le prime indagini erano state dirette alla identificazione del conducente della moto che, secondo la falsa denuncia, sarebbe stato anche l'autore del furto).
Tale idoneità va valutata, infatti, al momento della presentazione della denuncia che rappresenta il momento di commissione del reato.
Gli accertamenti successivi, per quanto spingano univocamente verso la natura simulatoria della denuncia, non rilevano ai fini dell’esclusione del delitto in parola deponendo, se mai, proprio nel senso dell’integrazione della simulazione del reato.
La Corte d’Appello di Cagliari, pertanto, errava nel concentrarsi sugli accertamenti compiuti dagli operanti a seguito dell’acquisizione della notizia di reato, non potendosi escludere, sulla base della ritenuta inverosimiglianza derivante dai medesimi, la sussistenza di un reato che si è già perfezionato al momento della proposizione della querela.
Per quanto su detto, quindi, in accoglimento del ricorso presentato dal procuratore generale, i giudici della VI sezione hanno annullato la sentenza della Corte territoriale di Cagliari rinviando ad altra sezione della medesima per un nuovo giudizio.