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Diritto Penale – Daspo- Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (l. 401/1989)

Diritto Penale – Daspo- Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (l. 401/1989) – obbligo di doppia presentazione presso l’autorità di pubblica sicurezza “è legittima l'imposizione dell'obbligo di duplice presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, indipendentemente dalla distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, in quanto la funzione dell'obbligo non è quella di impedire l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per la quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso, bensì di sottoporre a controllo persone ritenute pericolose e che potrebbero dare vita a condotte violente in concomitanza con manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono”. Cassazione Penale, III Sezione, Sentenza n. 16521 ud. 08/11/2018 - deposito del 16/04/2019. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine convalidava il provvedimento con cui il questore aveva imposto agli interessati l’obbligo di presentarsi presso la Questura di Udine all’inizio e al termine di ogni incontro sportivo della squadra di calcio dell’Udinese.

Il cosiddetto “DASPO” – acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive – è una misura introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 (articolo 6), al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio.

Alle persone sottoposte al divieto il questore può prescrivere di comparire personalmente, una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto stesso.

Ricorrevano, avverso tale provvedimento, le difese degli interessati, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 6, co. 1 e 2, l. 401/89, in quanto non sarebbero state indicate le ragioni per le quali si era ritenuto necessaria la doppia presentazione all’inizio ed al termine delle partite di calcio anche nei giorni di trasferta dell’Udinese, tenuti conto del fatto che, per la lontananza dei luoghi, le esigenze sottese al provvedimento risulterebbero garantite anche da una sola presentazione, sufficiente a garantire la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Già in passato, la Suprema Corte aveva avuto modo di esprimersi sulla questione, affermando che la “trasferta” in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o – addirittura – in città diverse, ben potendo realizzarsi l’ipotesi che una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una “in casa” e, l’altra, appunto, “in trasferta”. A ciò va aggiunto che, notoriamente, gli incontri “in trasferta” possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri: pertanto, anche in tale caso, l’obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto – dopo aver adempiuto l’obbligo di una sola firma – potrebbe raggiungere il luogo ove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo, anche al termine della partita, a manifestazioni di aggressività.

Anche nel caso di specie i giudici di legittimità hanno ritenuto privo di vizi il provvedimento dispositivo dell’obbligo della doppia presentazione nel caso di partite giocate in trasferta, sulla base, però, di differenti argomentazioni.

Affermano, infatti, che i rilievi dei ricorrenti, secondo i quali nel caso di trasferte sportive sarebbe sufficiente una sola presentazione presso l’autorità di pubblica sicurezza a garantire che i soggetti interessati dal provvedimento restrittivo, non appaiono fondati.

E infatti, la funzione dell’obbligo di presentazione non si esaurirebbe nell’impedire l’accesso allo stadio e alle manifestazioni sportive agli interessati, essendo altresì quella di sottoporre a controllo soggetti ritenuti pericolosi i quali potrebbero porre in essere condotte violente in occasione delle predette manifestazioni sportive pur in lontananza dai luoghi ove esse di svolgono.

Per tale motivo l’obbligo di doppia presentazione appare misura idonea a sottoporre ad un più stringente controllo tali soggetti, non necessitando, a dispetto di quanto sostenuto dalle difese degli interessati, di particolari giustificazioni.

link sentenza:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/16521_04_2019_no-index.pdf