Skip to main content

espulsione dello straniero condannato - straniero titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

Misure di sicurezza – espulsione dello straniero (art.86, d.P.R. n. 309 del 1990) – rispetto dei fonti sovranazionali (artt. 3 e 8 CEDU) – divieto di trattamenti inumani e degradanti - ai fini dell’espulsione ex art. 86, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, dello straniero titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, il giudice è tenuto a verificare, in concreto, alla luce delle allegazioni difensive, se l'esecuzione della misura di sicurezza possa esporre l'imputato a rischi per la sua incolumità. Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 19662/19 ud. 13.02.19, dep 8.5.2019. Commento a cura dell’Avv. Emanuele Lai.

La corte territoriale di Firenze confermava la sentenza di primo grado in forza della quale I.M. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, co. 1 D.P.R. n. 309 del 1990.

Ricorre per Cassazione la difesa dell’imputato lamentando, tra l’altro, la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 86 del medesimo decreto per aver, i giudici, disposto l’espulsione del I.M. – cittadino straniero ritenuto socialmente pericoloso – dal territorio dello Stato a pena espiata.

Evidenzia, sul punto, la difesa, che l’interessato è titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, misura concessa in quanto vi sono fondate ragioni per ritenere che, rimpatriato nel proprio paese d’origine, lo stesso, di religione cattolica, possa a causa del proprio credo essere sottoposto a trattamenti che ne mettano in pericolo l’incolumità e la dignità,

La Corte di legittimità affronta la questione evidenziando che l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 86, d.P.R. n. 309/90, conseguente all’irrogazione di una pena superiore ai due anni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sia subordinata all’accertamento, da parte del giudice, della pericolosità sociale dello straniero.

Sul punto, infatti, si era pronunciata la Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimità del citato art. 86, proprio nella parte in cui prevedeva l’obbligo del giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico (C.Cost. sent. N. 58 del 1995).

Ebbene, anche nel caso in cui tale accertamento dia esito positivo, non è ancora detto che il giudice possa provvedere a ordinare l’espulsione dello straniero.

La materia in oggetto, infatti, va letta nel rispetto delle fonti sovranazionali. In particolare, il rispetto dei principi stabiliti dall’art. 8 della CEDU comporta, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che l’espulsione non possa comunque essere disposta in modo tale da comportare un’ingiustificata ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, se non in presenza di motivi di salvaguardia della sicurezza nazionale, del benessere economico del paese, della difesa dell’ordine e della prevenzione di reati.

Viene poi in rilievo il dettato dell’art. 3 della CEDU: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Tale principio non può in alcuna misura subire contrazioni, essendo irrilevante la gravità del reato per cui è stata emessa la sentenza di condanna. La gravità del reato, infatti, passa immediatamente in secondo piano, ove sussista il serio pericolo che allo straniero, una volta rimpatriato, sia inflitta la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti.

I giudici della Terza Sezione penale ricordano come, proprio partendo dall’art. 3 della CEDU, la Corte Europea dei diritti dell’uomo abbia progressivamente perfezionato il sistema di tutela assicurato ai cittadini stranieri, condannando in diverse occasioni quegli Stati che, in violazione del principio del non-refoulement, provvedevano al loro rimpatrio nonostante il pericolo che tali soggetti, una volta espulsi, venissero sottoposti a trattamenti di cui al citato art. 3.

È onere della parte, tuttavia, dimostrare la sussistenza, in concreto, di tale rischio.

Nel caso portato al vaglio della Corte, si è rappresentato come tale onere fosse stato assolto dall’interessato, al quale era stato concesso il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, circostanza del tutto pretermessa dai giudici di prima e seconda istanza, i quali avevano ritenuto di assoluta preminenza il dato della pericolosità sociale dello straniero, da solo posto a fondamento della misura di cui all’art. 86 d.P.R. n. 309/90.

 Per tale motivo la sentenza è stata annullata, anche con riferimento all’espulsione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

link sentenza:

 http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19662_05_2019_no-index.pdf