Abrogazione del reato di millantato credito
Millantato credito - Abrogazione del reato di millantato credito – Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa – Sussistenza - Ragioni. Sentenza n. 17980 ud. 14/03/2019 - deposito del 30/04/2019 - commento a cura dell’Avv. Marta Cigna.
Fatto. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato (pubblico ufficiale quale piantone presso la Guardia di Finanza) dal reato di corruzione e riduceva la pena allo stesso inflitta per il reato di millantato credito in merito al quale gli veniva contestato di avere, millantando credito presso la Guardia di Finanza, ricevuto la somma di 35mila euro ed altre utilità da un privato per il proprio interessamento e mediazione in merito a due controlli autostradali.
L’imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorreva in Cassazione chiedendo, tra l’altro, la riduzione della pena e l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso attinenti alla sussistenza della responsabilità penale ( dichiarando l’irrevocabilità della sentenza ex art. 624 c.p.p. quanto all’affermazione di colpevolezza del ricorrente), ma ha annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena, prescrivendo al giudice di rinvio di rideterminare la pena tenendo in considerazione i nuovi parametri edittali di cui all’art. 346 bis c.p., nonché di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per applicare le circostanze attenuanti generiche su cui non aveva argomentato la sentenza di merito.
Diritto. La Suprema Corte ha evidenziato che con la legge del 9 gennaio 2019 n. 3, il legislatore ha abrogato la fattispecie del millantato credito di cui all’art. 346 c.p. e creato la nuova fattispecie di traffico di influenze illecite di cui al nuovo articolo 346 bis c.p., adeguandosi, così, agli obblighi internazionali imposti dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa e rispondendo alle sollecitazioni del Groupe d'États contre la corruption (GRECO).
L’originaria previsione normativa di cui all’art. 346 c.p. prevedeva due condotte, semplice e aggravata, di millantato credito. Al primo comma era prevista la fattispecie semplice che puniva con pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire tremila a ventimila chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, riceveva o faceva dare o promettere a sé o ad altri, danaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato. Al secondo commo era prevista la fattispecie aggravata: con pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquemila a trentamila veniva punito chi riceveva, faceva dare o promettere a sé o ad altri danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il favore d'un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo rimunerare.
La previsione attuale di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p. prevede che «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi»
Si evidenzia, dunque, come la fattispecie prevista dalla normativa previgente sia pienamente sovrapponibile a quella di recente introduzione, sia per ciò attiene alla condotta “strumentale” di millantare il credito, quanto per ciò che attiene alla condotta “principale” di ricezione o promessa per sé o per altri di denaro o altra utilità.
In sostanza, ha osservato la S. C. la nuova normativa ha equiparato la mera vanteria di una relazione o di credito con pubblico funzionario, meramente asserita ed in effetti insussistente, alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato, così superando le difficoltà riscontrate nella prassi giudiziaria di individuare il discrimen tra il reato di millantato credito e traffico di influenze.
Si viene, dunque, a creare, secondo la Suprema Corte, una situazione di continuità normativa tra il previgente art. 346 c.p. e l’attuale art. 346 bis c.p. e, in ossequio ai principi di cui all’art. 2 c.p., deve applicarsi la pena edittale prevista dalla più favorevole disciplina di cui all’art. 346 bis c.p. e ciò anche quando, come nel caso in esame, la pena inflitta rientri nella nuova cornice sopravvenuta. Sul punto, ha precisato la Corte di Cassazione in linea con le SS UU, la finalità rieducativa della pena e il rispetto dei principi di uguaglianza e proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione precedentemente individuata sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità (cfr. Sez Unite 46663 del 26.6.2015).
LA SENTENZA INTEGRALE: