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il legittimo affidamento invocabile dal beneficiario di aiuti di stato concessi in violazione del tfue

Artt. 107 e 108 TFUE – Aiuti di stato incompatibili con il mercato interno – Art. 2033 c.c. – Principio di affidamento – Buona fede – Onere di controllo della compatibilità unionale dell’aiuto – Cass. Civ, Sez. I, 6 giugno 2019, n. 15405, commento a cura dell’Avv. Giorgia Franco.

Fatto. Con la decisione 2008/854-CE, la Commissione europea dichiarava che gli aiuti concessi nell'ambito del regime di sovvenzioni in favore di investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Sardegna, di cui alla legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, erano incompatibili con il mercato comune. In conseguenza, la Commissione imponeva allo Stato di procedere al recupero, presso i singoli beneficiari, degli aiuti dichiarati incompatibili. In esito a tale decisione, la regione Sardegna disponeva la sospensione delle erogazioni pendenti. Mentre il Giudice di prime cure rigettava l’opposizione della Società beneficiaria Alfa, la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva parzialmente il gravame della medesima, osservando che la società aveva diritto a usufruire della tutela connessa al legittimo affidamento indotto dalla stessa Regione. Dalle delibere di giunta conseguenti alla decisione della Commissione europea, era, infatti, emerso che le menzionate direttive erano state adottate in palese e consapevole violazione della decisione comunitaria, cosicché era stato diffuso, tra gli operatori economici del settore, attraverso la pubblicazione di taluni atti, il convincimento che fosse possibile beneficiare degli incentivi in contrasto con le condizioni poste dalla UE. La corte d'appello escludeva, pertanto, che fosse addebitabile alla società l'inadempimento di un qualche aggiuntivo e più stringente onere di diligenza, non avendo avuto la medesima motivo di dubitare della legittimità degli atti posti in essere dall'amministrazione regionale in esito alla notifica alla Commissione europea dei progetti modificativi del regime di aiuti.

Decisione.

Secondo la Corte di Legittimità, la valutazione relativa all'affidamento, quale base di affermazione della lesione extracontrattuale e, in ogni caso, della buona fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è mal posta nella pronuncia di seconde cure, perché in sé contrastante con l'orientamento pacificamente emerso nella giurisprudenza nazionale ed europea a proposito della configurazione di tale affidamento.

La Corte ricorda, infatti, che molteplici volte è stato affermato che, in ipotesi di aiuti concessi in violazione dell'art. 108 del TFUE, incombe – in ogni caso – sul beneficiario dell'aiuto un obbligo di diligenza consistente nel verificare il contenuto della decisione direttamente, ossia a prescindere dal comportamento dell'amministrazione erogatrice del contributo. In particolare, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto medesimo solo quando esso sia stato concesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 108 del TFUE. E, da questo punto di vista, le imprese beneficiarie hanno l'onere di vigilare sul rispetto della procedura finalizzata al controllo del carattere compatibile dell'aiuto, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato interno. Con la fondamentale conseguenza che, soltanto quando quest'onere sia stato assolto, le imprese beneficiarie possono invocare il loro legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto, dovendosi presumere non illegale e non incompatibile solo un aiuto attuato nel rispetto della procedura prevista dalla norma comunitaria. In mancanza, nessun legittimo affidamento può essere affermato, in quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato è assoluto e la soppressione ne presuppone la necessaria restituzione da parte del beneficiario in modo che egli sia privato dell'indebito vantaggio di cui aveva usufruito nel mercato comune a danno dei suoi concorrenti (cfr., inter alia, C. giust., 20 marzo 1997, C-24/95; C. giust., 7 marzo 2002, C310/1999; C. giust., 15 dicembre 2005, C-148/04; C. giust. 22 giugno 2006, C- 182/03 e C-217/03).

Il principio del legittimo affidamento deve, infatti, intendersi non come affidamento puro e semplice nell'operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto con le norme comunitarie (cfr., ex aliis, Cass. 29 ottobre 2018, n. 27401; Cass. 10 agosto 2016, n. 16870). Esso, pertanto, è invocabile, da parte del beneficiario di aiuti non dovuti, solo ove si fondi sull'avvenuto rispetto delle procedure previste dal Trattato (e in particolare, oggi, dall'art. 108). Contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d'appello di Cagliari, l'onere di informazione circa il rispetto delle procedure e delle condizioni per la concessione degli aiuti non è subordinato al comportamento delle amministrazioni nazionali e si impone anche se l'eventuale illegittimità della concessione sia interamente imputabile a queste ultime (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4353; Cass. 4 maggio 2012, n. 6756 e Corte Cost. 6 febbraio 2009, n. 36).

Ne consegue che, per ottenere una qualunque forma di risarcimento, ovvero per invocare a qualunque titolo la buona fede, i beneficiari dell'aiuto illegittimo non potevano invocare il loro legittimo affidamento sulla correttezza dell'operato della regione qualora non avessero a loro volta ottemperato all'onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria finalizzata al controllo di compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti ricevuti.

Link ordinanza:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190606/snciv@s10@a2019@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.