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Attività della Polizia Giudiziaria – Sequestro  

Attività della Polizia Giudiziaria – Sequestro – Omessa convalida del sequestro ed inefficacia dello stesso – Obbligo di restituzione degli originali dei documenti sequestrati e delle eventuali relative copie – Inutilizzabilità delle stesse – Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 26606 del 17/06/2019 (ud. 12/03/2019) Commento a cura dell’Avv. Marco Grilli

Fatto. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione, ex art. 263 comma 5 c.p.p., avverso il provvedimento con cui il Pubblico Ministero dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro disposto dalla polizia giudiziaria e non tempestivamente convalidato dal Pubblico Ministero stesso.

Il ricorrente aveva avanzato richiesta di restituzione di alcuni dispositivi sequestrati, per iniziativa della P.G., a seguito di perquisizione locale. All’atto adottato dagli operanti non era conseguito, nei termini tassativamente previsti, il decreto di convalida del Pubblico Ministero, il quale, pertanto, aveva dovuto disporre la restituzione del materiale sequestrato, trattenendone però copie, estratte dallo stesso.

Il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa sull’opposizione lamenta la violazione plurima di legge processuale nonché la totale carenza di motivazione.

Decisione. Il ricorso è fondato e l’ordinanza viene annullata senza rinvio disponendo la restituzione non solo degli originali dei supporti sequestrati ma anche delle copie estratte dagli stessi.

La Suprema Corte, in prima analisi, richiama il costante orientamento sulla base del quale il sequestro ad iniziativa della P.G., a cui non è seguito il decreto di convalida del P.M., è del tutto inefficace e rende il provvedimento non impugnabile in sede di riesame reale ma legittima la richiesta di restituzione al Pubblico Ministero stesso, ex art. 263 c.p.p., ed, in caso di diniego, l’opposizione presentata al Giudice per le Indagini Preliminari, prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

Esaurita la doverosa premessa di carattere procedurale, la Corte rileva come, secondo il dettato normativo, confortato da giurisprudenza costante, l’omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro medesimo e fa sorgere l’obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate.

Peraltro, la giurisprudenza citata dalla Corte è ferma nel ritenere che l’inefficacia del sequestro vada considerata ab origine ed, ai fini di un diniego della restituzione, non potrebbe nemmeno farsi riferimento al principio secondo il quale i beni suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie.

Ciò posto, la Corte prosegue rappresentando che l’inefficacia del sequestro probatorio si riverbera inevitabilmente sul potere del P.M. di estrarre copia di quanto materialmente appreso in esecuzione di un sequestro inefficace. Altrimenti argomentando, ove fosse consentito al Pubblico Ministero estrarre copia dei materiali nella sua disponibilità in forza di un sequestro inefficace, per poi utilizzarle a fini probatori nel corso delle indagini preliminari, si configurerebbe un espediente elusivo che consentirebbe di aggirare le garanzie di rito poste a presidio della regolarità del vincolo che viene imposto sul bene.

Il corollario delle precedenti considerazioni impone di considerare la mera restituzione degli originali dei beni indebitamente appresi non può considerarsi satisfattiva dal momento che la reintegrazione nella disponibilità di essi non elimina il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie dei predetti atti, in termini di violazione di diritti certamente meritevoli di tutela quali quello alla riservatezza o al segreto.

A parere della Corte, a tali conclusioni si giunge anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che considera meritevole di tutela, sulla base dell’art. 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in relazione al quale l’estrazione di copie di atti ottenuti sulla base di un sequestro divenuto inefficace ex tunc, in quanto non convalidato, può incidere negativamente comprimendolo.

Nel caso specifico, pertanto, nonostante la restituzione degli atti in originale, il ricorrente ha certamente un interesse ad impugnare il provvedimento nella parte in cui abbia negato la restituzione delle copie estratte dagli stessi, al fine di evitare che possano entrare nel materiale probatorio utilizzabile raccolto nella fase delle indagini preliminari.

La decisione integrale è consultabile al seguente indirizzo:

id=./20190617/snpen@s20@a2019@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.">http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190617/snpen@s20@a2019@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.