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Reati in materia di stupefacenti – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – Distinzione tra partecipazione all’associazione e concorso di persone nel reato continuato – Sussistenza in capo allo stabile fornitore dell’affectio societatis – Configurabilità dell’aggravante dell’associazione armata nel caso di consapevolezza (o prevedibilità) del possesso delle armi – Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 25540 del 10/06/2019 (ud. 21/02/2019) Commento a cura dell’Avv. Marco Grilli

Fatto. La Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di prime cure emessa all’esito del giudizio abbreviato, rideterminava la pena inflitta a B.A. per il reato di cui all’art. 74 commi da 1 a 4 D.P.R. 309/90 (associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, aggravata dal numero di partecipanti e dalla disponibilità di armi), nonché per almeno due cessioni di stupefacenti considerate reati fine della medesima associazione.

Avverso la detta pronuncia ricorreva per Cassazione l’imputato, il quale articolava l’impugnazione in quattro motivi.

Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazione costituita, gestita e partecipata da altri. Il ricorrente rappresentava come non erano state adeguatamente motivate le ragioni sulla base delle quali veniva riconosciuta la partecipazione all’associazione da parte di un soggetto che aveva operato in concorso con la consorteria criminale senza prenderne effettivamente parte. Lo stesso riteneva di aver agito come mero fornitore di sostanze stupefacenti, in piena autonomia e senza vincoli con i ritenuti sodali, così dimostrando una libertà di aderire al singolo reato fine di cessione senza partecipare al reato associativo.

Il secondo motivo atteneva, invece, alla corretta configurabilità di uno dei reati fine in quanto il compendio indiziario sembrava essere riferibile ad una condotta meramente ipotetica, indeterminata e priva di concreti riferimenti temporali. Tale mancanza di riscontri e riferimenti doveva lasciar presumere l’esistenza di condotte plurime finalizzate allo stesso fatto di reato e non di plurimi episodi costituenti singolarmente reati fine dell’associazione.

Con il terzo ed il quarto motivo veniva contestata la sussistenza delle aggravanti previste dai commi 3 e 4 dell’art. 74, in particolare il ricorrente lamentava il vizio di motivazione non essendo stata adeguatamente giustificata la consapevolezza circa la partecipazione di più di dieci correi e la disponibilità di armi.

Decisione. La Suprema Corte ritiene il ricorso complessivamente inammissibile.

Con riferimento al primo motivo si ritiene che il provvedimento impugnato abbia correttamente ed ampiamente dato conto delle ragioni per le quali vada avallato il principio già più volte sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole tra il fornitore della sostanza e gli acquirenti spacciatori.

Secondo i principi ribaditi in sentenza e affermatisi nella giurisprudenza di legittimità è rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore e gli acquirenti che da questi si approvvigionano in maniera continuativa, non risultando, peraltro, di ostacolo la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti, purché si accerti che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento.

Argomenta ulteriormente la Corte che la ratio della configurabilità dell’associazione nel caso anzidetto risiede nella reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto garantisce la stabilità dell’associazione, costituendo tale consapevolezza il requisito dell’affectio societatis del fornitore e degli acquirenti.

La Corte chiosa rilevando, da un lato, che per la partecipazione all’associazione non può essere richiesto un atto di investitura formale, ma solamente un contributo funzionale alla vita dell’associazione in un dato momento storico; dall’altro, che la condotta di partecipazione deve essere distinta dal concorso nel reato ex art. 110 c.p. perché implica l’esistenza sia del pactum sceleris che dell’affectio societatis che si rinviene appunto nella consapevolezza del soggetto di operare in favore di un’associazione vietata anche in una fase temporalmente limitata.

Così ricostruite le linee interpretative di riferimento, si perviene alla pronuncia di inammissibilità in quanto il ricorrente non avrebbe fornito adeguata e specifica contestazione delle risultanze processuali poste a fondamento dalla pronuncia di colpevolezza.

In sostanza la Corte di appello ha adeguatamente motivato sia sulla sussistenza di un rapporto stabile tra il ricorrente ed altri affiliati al sodalizio che provvedeva a rifornire abitualmente per circa una anno di sostanza di tipo marijuana importata dall’Albania, sia sulla consapevolezza di agire in favore di un’associazione di cui conosceva gli altri partecipi e con i quali manteneva contatti e frequentazioni personalmente.

La pretesa del ricorrente di delineare la sua figura come un soggetto autonomo, libero di contrarre e di assicurare approvvigionamento a diversi acquirenti si scontra con l’interpretazione già delineata che prevede l’intraneità alla consorteria criminale del soggetto che assicura una costante disponibilità a fornire la sostanza al sodalizio, determinando un rapporto durevole, sebbene non esclusivo, tale che gli acquirenti possano contare su una sistematica e costante fonte di approvvigionamento ed il fornitore su una costante richiesta di rimessa al fine di una stabilità e periodicità nei guadagni.

In merito al secondo motivo la Corte osserva solamente come la motivazione ha analiticamente ricostruito gli elementi probatori da cui desumere la colpevolezza dell’imputato. La sentenza impugnata, diversamente da quanto censurato dal ricorrente, appare immune da vizi logici e sufficientemente analitica nella ricostruzione offerta, non essendo censurabile in sede di legittimità.

Di maggior rilievo sono le considerazioni attinenti alla circostanze aggravanti.

Con riferimento all’aggravante del numero delle persone la Corte si limita ad osservare che la questione non ha trovato censura nei motivi di appello, rimanendo incontestata in tale grado di giudizio e non potendo essere dedotta solamente in sede di legittimità.

Per quanto attiene, invece, la sussistenza della circostanza aggravante dell’associazione armata, ex comma 4 art. 74 D.P.R. 309/90, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo la correlazione tra queste ultime e gli scopi dell’associazione. Conseguentemente, la detta aggravante, può essere riconosciuta in capo agli affiliati al sodalizio purché emerga l’effettiva conoscenza (o quantomeno una concreta prevedibilità) circa la disponibilità delle armi.

Nel caso di specie, pertanto, dal tenore delle conversazioni intercettate non sembra potersi dubitare che anche l’odierno ricorrente fosse perfettamente a conoscenza della disponibilità di numerose armi da parte degli altri membri dell’associazione.

Peraltro, la questione appare del tutto irrilevante nel caso di specie, contribuendo alla pronuncia di inammissibilità anche di quest’ultimo motivo di censura, in quanto la Corte di appello aveva già rilevato come il giudice di prime cure avesse erroneamente determinato la pena in maniera inferiore al minimo edittale previsto per la partecipazione all’associazione pluriaggravata. Trattandosi di errore a vantaggio dell’imputato, che ha già beneficiato di una pena illegalmente determinata al di sotto dei minimi edittali, l’accoglimento del motivo in esame non potrebbe in ogni caso comportare una ulteriore riduzione della sanzione.

La decisione integrale è consultabile al seguente indirizzo:

id=./20190610/snpen@s30@a2019@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.">http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190610/snpen@s30@a2019@Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.