Istanza di ammissione allo stato passivo – Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 26284 del 16 ottobre 2019
per credito da indennità derivante da occupazione di un immobile di proprietà del richiedente da parte della procedura - opposizione al rigetto della richiesta da parte del giudice delegato ex art. 98 L. Fall. – Immobile pignorato subito dopo la dichiarazione di fallimento - Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 26284 del 16 ottobre 2019.
Fatto. L’istanza di ammissione al passivo si basava su di un credito d’indennità derivante dall’occupazione di un immobile di proprietà del richiedente da parte della procedura. Il Giudice delegato respingeva l’istanza e il soccombente proponeva opposizione al provvedimento avanti al Tribunale competente, che respingeva l’opposizione, rilevando, in particolare, che l’immobile dell’istante era stato pignorato subito dopo la dichiarazione di fallimento dell’istante, rilevando che il proprietario esecutato non era legittimato ad agire in nome proprio.
Contro detto provvedimento ricorreva per cassazione l’istante.
Decisione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando, da un lato che: “Il proprietario, nel formulare la domanda di ammissione al passivo perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore (o, comunque, all’occupante) il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione al custode” (conf. Cass. nn. 7748/2018 e 8695/2015) e, dall’altro, nonchè sottolineando che “in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi (come affermato dal ricorrente) per un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta al giudice di merito, ma è ammissibile solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (cfr. in senso analogo Cass. n. 13054/2014 e Cass. n. 1229/2019)”.
La sentenza integrale
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 26284 del 16 ottobre 2019.