efficacia probatoria delle riproduzioniinformatiche di cui all'art. 2712 cc - Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 24613 del 02/10/2019
Con la decisione la Corte ha confermato il principio che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioniinformatiche di cui all'art. 2712 cc (proprio con riferimento ai dischi cronotachigrafi) il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2.9.2016 n. 17526; Cass. n. 3122/2015).
Precisa ancora la Corte che "nella fattispecie in esame, invece, il disconoscimento -sia pure in astratto non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cpc- si è semplicemente manifestato con la espressione: «B.. disconosce espressamente la corrispondenza delle fotocopie dei cronotachigrafi all'attività svolta da Bi... in costanza di rapporto».
Come è agevole osservare, esso è consistito in una generica eccezione di difformità dall'originale, senza, però, l'allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l'effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali.
Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 24613 del 02/10/2019
La sentenza integrale