Contratti bancari – Rapporto di conto corrente – Nullità di clausole contrattuali – Onere della prova sulla posizione debitoria del correntista –- Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 7895 del 17 aprile 2020.
Rapporto di conto corrente bancario – Azione del correntista per accertamento della sua posizione debitoria, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto ricevuto oltre il dovuto – Nullità di clausole ed errore di conteggi – Prova a carico del correntista sulla detta posizione - Corte di Cassazione, sez. I., sentenza n. 7895 del 17 aprile 2020, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Una s.r.l., titolare di un conto corrente presso la B.P.M., la conveniva in giudizio per sentire dichiarare la nullità delle clausole contrattuali pattuite in violazione dell’art. 1283 c.c., e, di conseguenza, per sentirla condannare alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute ovvero per sentirle compensare con eventuali debiti di essa società attrice.
Il Tribunale adito dichiarava la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed al tasso legale applicato dalla banca, accertando la nuova posizione debitoria della attrice e compensando le spese processuali tra le parti.
La Corte d’appello, adita dalla s.r.l. correntista, confermava la nullità delle clausole, come ritenuto dal primo giudice, ma dichiarava indimostrato il saldo del conto corrente intestato alla società, respingendo ogni altra domanda.
La Banca appellata impugnava detta ultima sentenza con ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di accertamento negativo da parte della Corte territoriale, chiedendone l’annullamento.
Decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rimettendo le parti avanti ad altra sezione della Corte d’Appello, che, premesso che la banca, convenuta nell’azione di ripetizione di indebito, non è tenuta a produrre gi estratti conto a far data dall’inizio del rapporto (in quanto tale onere incombe nella specie sulla parte attrice, a differenza dal caso in cui sia la banca ad agire in giudizio per ottenere il pagamento di somme dovute), dovrà pronunciarsi sulla base del seguente principio: ”In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi ed è onerato a documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, siano suscettibili di ripetizione”.