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Opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società, quale debitore principale e di due fideiussori - Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 8123 del 23 aprile 2020

Fallimento, durante il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, di una società ingiunta, debitrice principale e di due fideiussori – Interruzione del giudizio e successiva estinzione della causa – Inefficacia del provvedimento nei confronti dei fideiussori - Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 8123 del 23 aprile 2020, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Fatto. Una società, quale debitrice principale e due fideiussori proponevano opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su richiesta della creditrice dei tre soggetti.

Tutte le parti chiedevano la revoca dell’ingiunzione, non avendo mai concluso con la ricorrente né il contratto di leasing, né quello di fideiussione e, in subordine, instavano per la compensazione tra i crediti e i controcrediti delle parti ovvero per la riduzione della penale pattuita, evidentemente eccessiva.

In corso di causa il legale della società opponente dichiarava il fallimento della cliente e il Tribunale dichiarava prima l’interruzione e, quindi, l’estinzione del giudizio (perché riassunto tardivamente dalla fallita).

A questo punto i fideiussori  proponevano appello avverso il provvedimento di estinzione della causa, chiedendone la separazione rispetto al giudizio instaurato, insieme a loro, dalla debitrice, ricorrendo nella specie un litisconsorzio facoltativo ex art.103 c.p.c. ed assumendo che, comunque, non si era verificato alcun effetto interruttivo nei loro confronti.

Il giudice d’appello respingeva il gravame, confermando che il difetto di tempestivo atto di riassunzione aveva determinato l’estinzione dell’intero giudizio ex art. 307 c.p.c..

Gli appellanti ricorrevano, quindi, per cassazione, ribadendo le proprie istanze ed eccezioni difensive, in quanto la Corte territoriale aveva errato nel dichiarare estinto per tutti l’intero giudizio, anziché (trattandosi di un litisconsorzio facoltativo) limitare l’effetto processuale solo con riguardo al creditore ed al fallito, senza, come dovuto, disporre anche la separazione dei giudizi, con conseguente necessità di prosecuzione del processo. Chiedevano, pertanto, che si disponesse la prosecuzione della causa limitatamente alla controversia esistente tra loro e la ricorrente, con rimessione della stessa al giudice del merito.

Decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rimettendo le parti aventi alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione ed affermando che “ove l’evento interruttivo riguarda una sola delle parti del procedimento, la stasi processuale derivatane ha come unica  finalità  quella di tutelare colui che perde la capacità di stare in giudizio in conseguenza di tale evento e, dunque, solo su di lui incombe un effettivo onere di riassunzione , mentre le altre parti, sulle quali tale evento non si propaga, non avendo alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loro confronti non è in fase di stasi, hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente – senza ingiustificate interruzioni o dilazioni -  la loro pretesa. Da ciò deriva che, dopo la riassunzione da parte del soggetto fallito o meglio dopo la dichiarazione di estinzione parziale del procedimento, non riguardante le altre parti in causa, il giudice che non abbia separato i procedimenti ex art. 103, II comma c.p.c., deve disporre la prosecuzione del processo tra le parti non colpite dall’evento interruttivo, le quali non hanno perso la capacità di stare in giudizio e, pertanto, non hanno  alcun obbligo di riassunzione. Nella specie, poi, non può dubitarsi della scindibilità ed autonomia della domanda concernente la posizione dei fideiussori, anch’essi opponenti al decreto ingiuntivo, tanto più perché nella specie, la loro difesa consiste nel fatto di aver negato di aver sottoscritto le predette fideiussioni”.