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Pignoramento di somme dovute al debitore dal terzo - Dichiarazione negativa del terzo debitore  Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 9267 del 20 maggio 2020  

Pignoramento del terzo debitore del debitore principale - La normativa di cui alle leggi n. 228/2012 e n. 132/2015 che hanno modificato in modo significativo gli artt. 548 e 549 c.p.c. – Effetti sulla fattispecie - Ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione delle somme - Opposizione del terzo respinta dal Tribunale – Mancata notifica al debitore esecutato del ricorso – Modifiche normative degli artt. 548 e 549 c.p.c.Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 9267 del 20 maggio 2020 - A cura del dott. Riccardo Redivo, già Presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

 

Fatto. Un creditore  di un importo di circa € 40.000,00 nei confronti di un  conduttore per canoni di locazione da questi non corrisposti, sottoponeva  a pignoramento le somme ad esso debitore dovute da un terzo, quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione in una società di capitali.

Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, deducendo, peraltro,  che parte del debito era stata saldata mediante bonifici bancari, ma il giudice dell’esecuzione a seguito della contestazione del creditore procedente, assegnava ugualmente le somme pignorate.

Contro detta ordinanza il terzo proponeva opposizione, che il Tribunale respingeva, osservando che i pagamenti non potevano considerarsi provati, in quanto provenienti mediante atti di formazione unilaterale.

Il terzo soccombente ha proposto ricorso per cassazione, rilevando che il Tribunale non aveva considerato che al debitore esecutato non era stato parte nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi e non gli era neppure stato notificato il ricorso per cassazione, pur essendo litisconsorte necessario, con necessità, quindi, di integrazione del contraddittorio.

Decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato, poiché litisconsorte necessario, nel termine di 60 giorni, non avendo le modifiche di cui al disposto degli artt. 548 e 549 c.p.c. comportato l’esclusione della necessita di partecipazione al giudizio sia del creditore, sia del terzo pignorato, sia del debitore esecutato ( mancata nella specie e non considerata né dal giudice dell’esecuzione, né da quello dell’opposizione al provvedimento del primo).

Ha espresso, pertanto, il seguente principio:  “nel giudizio di accertamento dell’obbligo  del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c..c., come modificato dalla legge n. 132/2015 (di conversione del d.l. n. 83/2015), il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi dello stesso art. 549 c.p.c. e nel successivo ricorso per cassazione”.