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Responsabilità di un convitto pubblico per gravi danni fisici subiti da una bambina di sei anni durante l’ora di ricreazione– Azione risarcitoria dei genitori - Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 8811 del 12 maggio 2020.

Dagli attori viene dedotta la responsabilità contrattuale dei convenuti per l’inadempimento del personale scolastico ed extrascolastico all’obbligo di vigilanza, protezione e cura dei minori iscritti al convitto . Caso fortuito – Imprevedibilità dell’evento – Inversione dell’onere della prova - Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 8811 del 12 maggio 2020, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Fatto. L’evento dannoso si è verificato nel cortile della scuola alla quale la piccola era regolarmente iscritta, mentre, durante l’ora di ricreazione, si era avvicinata ad un cestino di metallo per gettarvi un oggetto, quando veniva avvicinata da un altro allievo che aveva chiuso violentemente il detto cestino, andando a colpire la bambina all’altezza dell’occhio, che restava seriamente lesionato. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava tale decisione (considerando l’esistenza nella specie di un fatto imprevedibile, con conseguente esonero a responsabilità, essendosi verificato nella circostanza un vero e proprio caso fortuito). I genitori della bambina hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, lamentando che la Corte territoriale non aveva rilevato: che le regole sulla responsabilità contrattuale andavano applicate anche agli educatori (poiché anch’essi contrattualmente legati al convitto); che dovevano, quindi, considerarsi in concreto inidonee ad una corretta vigilanza sui bambini, sia da questi ultimi effettuata dopo l’affidamento, sia quella dell’organizzazione dell’ora ricreativa da parte della scuola; che il giudice di merito non aveva tenuto conto dell’intervento decisivo del minore (già noto come molto vivace e disturbato) e che, comunque, il Ministero non aveva dato la prova, posta a suo carico dalla legge, delle misure adottate, erroneamente considerando imprevedibile il gesto del minore danneggiante.

Decisione. La Suprema Corte, premesso che già con la citazione iniziale gli attori hanno agito sia ex art. 1218 c.c. per illecito contrattuale ed extracontrattuale, sia ai sensi degli artt. 2043 e 2048 c.c. (per non aver predisposto preventitvamente le idonee misure per evitare il danno), trattando congiuntamente i motivi del ricorso, strettamente collegati tra loro, ha accolto il ricorso, cassando al sentenza impugnata e rinviando ad altro giudice d’appello per una nuova decisione della controversia da effettuarsi sulla base dei principi che seguono: “Il giudice “a quo”ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, anzitutto perché l’ammissione di un allievo alla scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’Istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo in tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. Ciò impone, in particolare, una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica nel tempo in cui fruisce del servizio ed una speciale e particolare attenzione in relazione ai pericoli derivanti dalle cose e dalle persone, anche estranee alla scuola, autorizzate liberamente per il compimento della loro attività” ed ancora che “la prova dell’adeguata sorveglianza incombe, in questo caso (prevedendo la legge un’inversione dell’onere della prova) sull’Amm.ne scolastica che deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto ovvero dell’inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione in concreto di tutte le cautele idonee ad impedire l’evento, precisando, altresì, che la responsabilità non viene meno neppure nel caso in cui i preposti non siano alla sue dirette dipendenze” e che “sotto il profilo, peraltro, della violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., la giurisprudenza ha costantemente ribadito l’applicabilità del principio dell’inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova del caso fortuito”.

La Cassazione, ha, quindi concluso affermando che la Corte territoriale non ha per nulla spiegato perché non abbia spiegato per quali ragioni ha ritenuto imprevedibile la condotta del minore danneggiante, soprattutto in presenza di condotte pregresse dallo stesso tenute, né quelle in base alle quali ha ritenuto che, quand’anche il cestino fosse stato di tipo diverso. ovvero altrimenti allocato e sorvegliato, la condotta del minore danneggiante sarebbe stata ugualmente e con la stessa efficienza causale, posta in essere.

In senso analogo, peraltro, si è ancor più di recente espressa la stessa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 9997/2020) , con riguardo ad un’ipotesi di caduta della pizza bollente sulla gamba di un commensale, dovuta ad uno spintone dato ad una cameriera del locale dai suoi amici turbolenti. Tuttavia in questo caso sembra più semplice per il ristoratore liberarsi da ogni responsabilità in concreto, apparendo il caso fortuito molto probabile, salvo un accertamento in concreto in ordine alla svolgimento dei fatti ed all’esclusione di ogni responsabilità in capo alla dipendente del ristorante.