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Circolazione stradale – Autobus privato – Utilizzazione corsia preferenziale  e varco ZTL - Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 2112 del 25. 1. 2021.  

Infrazione al codice stradale per circolazione del mezzo che utilizzava abusivamente la corsia preferenziale – Opposizione a verbale d’accertamento violazione cod.strada - Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 2112 del 25 gennaio 2021, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

 

Fatto. Una s.r.l. proponeva opposizione avverso il verbale d’accertamento di infrazione alla normativa del codice della strada (con il quale nella specie veniva sanzionata  la circolazione  dell’autobus di proprietà della ricorrente dinanzi al giudice di pace, su una corsia preferenziale), il quale respingeva l’opposizione, affermando che detto veicolo non era autorizzato all’accesso su tale corsia. Il Tribunale, poi, respingeva l’appello proposto dall’opponente soccombente avverso detta sentenza e quest’ultima ricorreva per cassazione avverso detta decisione, denunciando varie violazioni della legge n. 21/1992, come modificata dalla legge n. 10/2008, fatte dai giudici del merito.

Decisione. La ricorrente ha rilevato, anzitutto, che con l’art. 11, III comma riformato veniva consentito “a tutti i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente (e, in particolare anche a quelli definiti come NCC autobus) di utilizzare le corsie riservate ai in precedenza ai soli taxi” e che, nella decisione impugnata, erano state violate le norme in tema di utilizzazione dell’apparecchiatura automatica di rilevamento dell’infrazione.

La Suprema Corte respingeva il ricorso, rilevando, “in ordine al primo motivo, che, alla data dell’avvenuta infrazione sanzionata, tale disciplina era stata sospesa (come avvenuto, peraltro, più volte in precedenza), mentre, con riguardo al secondo motivo, l’uso di dette apparecchiature è consentito anche per l’accertamento dell’abusiva utilizzazione della corsia preferenziale corrispondente a varco d’accesso a ZTL (in tal senso cfr. anche Cass. n. 25181/2008), come avvenuto nella  fattispecie e verificato alla luce di quanto apprezzato dal giudice del merito con propria valutazione non più riesaminabile in questa sede”.