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casella PEC del destinatario "piena" - Corte di Cassazione, Sent. Sez. L Num. 5646 del 02/03/2021

"La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi" (conferma Cass. n. 3164 del 2020).

 

Corte di Cassazione, Sent. Sez. L Num. 5646 del  02/03/2021

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210302/snciv@sL0@a2021@n05646@tS.clean.pdf