Skip to main content

Sanzioni amministrative - Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2021

Esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Limiti fissati dall’art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 8 luglio 2003 – Obbligo di osservanza in relazione alla destinazione potenziale degli edifici esposti al campo – Fondamento.

I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, disciplinati dall’art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 8 luglio 2003, vanno rispettati a prescindere dall’attuale adibizione degli edifici interessati dall’esposizione medesima ad usi che implichino una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, essendo al contrario sufficiente, in ragione del principio di precauzione di matrice comunitaria, la loro potenziale destinazione a siffatti usi.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2021 (sito web Corte di Cassazione)