Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.)
Amministratore di una discoteca imputato del reato di cui all’art. 659 c.p. per non aver adottato misure idonee ad impedire la propagazione di musica, rumori e schiamazzi - La condanna da parte del giudice del merito veniva contestata in sede di legittimità per irregolarità della costituzione di parte civile ai fini del risarcimento e per errata valutazione sull’esistenza del reato - Corte di Cassazione, III sez. penale, sentenza n. 2258 del 17 novembre 2020, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. L’amministratore di una s.r.l. proprietaria di una discoteca sita in Courmayeur, veniva imputato del reato di cui all’art. 659 c.c. per non aver adottato misure idonee ad impedire la propagazione di musica, rumori e schiamazzi.
Il Tribunale adito, ritenutolo colpevole, lo condannava alla pena di € 150,00 di ammenda ed al risarcimento del danno alla parte civile per il reato a lui ascritto.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il legale dell’imputato, contestando, anzitutto, l’affermata assenza di legittimazione della parte civile da parte del difensore e, inoltre, nel merito, denunciando che il giudice “a quo” aveva mal applicato l’art. 659 c.c., nonché, in particolare, rilevando un vizio di motivazione, con un chiaro travisamento della prova raccolta ed omettendo di considerare sia che l’analisi dei rilievi dell’Arpa risalivano ad un momento precedente l’esecuzione dei lavori di insonorizzazione, sia che una sola famiglia di due persone era risultata molestata, in contrasto con la giurisprudenza costante in materia.
Decisione. La Suprema Corte accoglieva il ricorso senza rinvio, annullando la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, in quanto, in relazione alla legittimazione della costituzione di parte civile, ha ritenuto, sulla base della sentenza delle sezioni unite n. 12213/2017, che “il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata – come avvenuto nella specie – espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente”, mentre nel merito ha affermato che “la condotta sanzionata dal II comma dell’art. 659 cit. è solo quella costituita dalla violazione delle norme di legge o delle prescrizioni dell’autorità che disciplinano l’esercizio della professione o del mestiere, mentre l’emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del I comma, indipendentemente dalla fonte sonora di provenienza dei rumori (ovvero anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso)”, precisando che ”nel reato esaminato, l’oggetto della tutela penale è dato dalla tutela dell’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico, considerato nell’aspetto particolare della tranquillità pubblica, consistente nella condizione psicologica collettiva, inerente all’assenza di perturbamento o di molestia nel corpo sociale ed ha aggiunto che, peraltro, per la sussistenza del reato è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa ad una parte consistente degli occupanti l’edificio, così da avere una diffusa attitudine offensiva ed un’idoneità a turbare la quiete pubblica (ciò mentre nella specie l’evento del disturbo avrebbe disturbato il riposo di un solo nucleo familiare composto unicamente da due persone), in assenza del requisito della diffusività”.