somme dovute per la custodia delle auto sequestrate - Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 2113 del 25. 1. 2021
Condanna, in primo grado, del Ministero degli interni e del MEF e, in appello del solo Ministero Interni, al pagamento di quanto richiesto. Ricorso per cassazione del Ministero soccombente – Difetto di legittimazione passiva del Ministero condannato - Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza n. 2113 del 25 gennaio 2021, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Una s.n.c., che svolge un’attività di soccorso stradale, conveniva in giudizio avanti al Tribunale competente i Ministeri dell’interno e dell’Economia per ottenere la restituzione delle somma ad esso dovuta per la custodia di veicoli sequestrati ex artt. 10 11 del D.P.R. n. 571/1982.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando gli enti convenuti al pagamento di quanto richiesto, mentre la Corte d’Appello, adita da entrambi i Ministeri, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del MEF, condannava il solo Ministero dell’interno al pagamento delle spese di custodia al pagamento di quanto richiesto a titolo di corrispettivo per la custodia dei veicoli per il periodo antecedente la confisca.
Ricorreva, quindi, per cassazione il solo Ministero soccombente, denunciando ancora sia il proprio difetto di legittimazione passiva, sia la violazione ovvero la falsa applicazione della normativa applicata, nella parte in cui lo gravava degli oneri di custodia relativi a veicoli sequestrati per violazione del codice della strada rilevate dalla Polizia municipale e dai Carabinieri.
Decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso riguardante la carenza di legittimazione passiva del Ministero ricorrente, che, a differenza di quanto erroneamente affermato dalla Corte territoriale, non era legittimato passivo nella presente controversia. Ciò, poiché, come affermato dalle sezioni unite (cfr. sent, n. 564/2009 (confermata, peraltro, dalla più recente sentenza della stessa Cassazione n. 15515/2018), “le Amm.ni che sono tenute all’anticipazione del pagamento delle spese di custodia (salvo recupero dal trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido) sono quelle menzionate dal d.p.r. n. 571/1982 e, per le violazioni al codice della strada, quelle indicate dall’art. 12 c.s. (ovvero Polizia stradale di Stato; Carabinieri , Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria ecc.), a seconda dell’ufficiale che ha posto in essere il sequestro”, precisando che “l’errore di identificazione del soggetto al quale doveva notificarsi l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato, mentre, comunque, l’errore di identificazione della P.A. statale non comporta l’invalidità del rapporto processuale instaurato, me una mera irregolarità (non rilevabile d’ufficio), comportante la rimessione in termini che il giudice deve disporre ai fini della notifica della citazione, nei confronti della P.A. legittimata a comparire”.
Il giudicante, infine, premesso che il Ministero ha eccepito il suo difetto di legittimazione sia nelle fasi di merito, sia avanti alla Cassazione, ha rimesso gli atti al giudice di primo grado, perchè disponga la rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio, indirizzandolo al vero legittimato passivo, che nella specie è il Ministero della Difesa.