Pagamento contributi Gestione Commercianti richiesto dall’Inps – Opposizione alla cartella notificata dall’ente ad una s.n.c. - Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 2665 del 4 febbraio 2021.
Opposizione del socio amministratore di una s.n.c., quale intimato, alla cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del contributo per il biennio 2010-2011 - Cassazione, sez. I, ordinanza n. 2665 del 4 febbraio 2021, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Il Tribunale e la Corte d’appello accoglievano l’opposizione, rilevando che l’attività della società era limitata alla gestione della locazione, non risultando che l’amministratore avesse svolto alcun’altra attività nella società, né direttiva, né esecutiva, talchè non esistevano i requisiti per l’iscrizione al commercio.
Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’INPS, assumendo che, a differenza da quanto ritenuto erroneamente dalla Corte territoriale, il socio amministratore di una società di persone ha il potere di compiere gli atti in nome della società e che, quindi, per ciò stesso, era tenuto all’iscrizione nella Gestione Commercianti, in quanto l’esercizio dell’attività in modo abituale e prevalente era “in re ipsa” e la prova sul carattere prevalente dell’attività stessa era a carico dell’amministratore e non certo dell’istituto ricorrente.
Decisione. La Suprema Corte, premesso che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, ex art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996, è dato dalla prova dello svolgimento di un’attività commerciale (esclusa in fatto dalla Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi) ed essendo l’opponente socio e legale rappresentante della s.n.c., che svolgeva operazioni di natura gestionale ed amministrativa relative alla gestione di un unico immobile di proprietà locato a terzi, ha rigettato il ricorso, rilevando che “secondo la giurisprudenza di legittimità, la società di persone che svolga un’attività destinata alla locazione di suoi immobili ed a percepirne i canoni, non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, sempreché detta attività non si inserisca in una più ampia prestazione di servizi, quale l’attività di intermediazione immobiliare (in tal senso cfr. Cass. sez. un. n. 3774/2014), mentre, comunque, nelle s.n.c.. la qualità di socio amministratore e suo legale rappresentante non basta a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo all’uopo necessaria anche la partecipazione personale all’attività aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza va provata dall’ente assicuratore (prova che nella specie non è stata fornita, essendo peraltro risultato che la resistente non aveva mai prestato alcuna attività nella società immobiliare)”.