Termini processuali - Sospensione feriale Nozione – Cass. n. 11604/2021
Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Termini processuali - Nozione - Termine dilatorio ex art. 50, d.P.R. 602 del 1973 - Natura - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, la nozione di "termine processuale" non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche a termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela dei diritto che si assume leso. Sicché non è soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 per procedere ad esecuzione forzata da parte del concessionario, poiché non costituisce termine processuale, non incidendo sul diritto ad agire, anche in considerazione dell'alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione ordinaria e del fatto che l'iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 11604 del 04/05/2021 (Rv. 661339 - 01)