Pubblica amministrazione - Diritto al risarcimento del danno per mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 23848 del 02/09/2021
Introduzione del processo amministrativo - Perenzione - Effetti e durata della interruzione - Conseguenze sul giudizio ordinario - Questione di massima di particolare importanza.
La Terza Sezione Civile - in merito a due ricorsi aventi ad oggetto fattispecie analoghe in cui le pretese risarcitorie sono state dichiarate prescritte poiché i giudici di merito hanno ritenuto che i ricorrenti, pur avendo interrotto la prescrizione con l’instaurazione di un giudizio amministrativo, avessero perduto la possibilità di avvalersi della sospensione del periodo di prescrizione connessa alla durata del processo amministrativo, una volta questo estintosi per perenzione - ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, una serie di questioni di massima di particolare importanza:
- se la perenzione del giudizio amministrativo diretto a tutelare una situazione di interesse legittimo pretensivo strumentale al diritto soggettivo (nella specie, domanda di risarcimento del danno sofferto a causa del mancato recepimento delle direttive comunitarie che imponevano allo Stato italiano l’equa remunerazione dei laureati in medicina frequentanti i corsi di specializzazione) -dichiarata a norma della disciplina ratione temporis applicabile (ex art. 9 della l. n. 205 del 2000, anteriore all’entrata in vigore del c.p.a.)- debba considerarsi o meno come istituto analogo a quello della estinzione del processo civile, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione riconducibile all’art. 2945, comma 3, c.c.,
- se, nella stessa ipotesi di dichiarata perenzione, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento in tema di regime della cd. translatio iudici, debba ritenersi o meno che l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si conservi rispetto al diritto soggettivo ricollegabile all’esercizio della tutela della strumentale situazione di interesse legittimo,
- se inoltre la decisione di un incidente di costituzionalità sopravvenuta nel corso del processo amministrativo sia o meno riconducibile alla disciplina ex art. 310, comma 2, c.p.c. , con conseguente applicabilità del concetto di sentenza parziale,
- se infine l’istanza di fissazione dell’udienza rivolta al giudice amministrativo, in quanto portata a conoscenza della controparte, debba apprezzarsi o meno come atto idoneo a manifestare l’esercizio della correlata situazione di diritto soggettivo, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione a norma dell’art. 2945, comma 2, c.c..
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