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Esecuzione forzata - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Corte di Cassazione, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021

Opposizione all’esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell’opposizione – Esclusione - Cessazione della materia del contendere – Configurabilità - Conseguente regolazione delle spese processuali.

 

Le Sezioni Unite, pronunciando a risoluzione di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.:

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all’esecuzione si debba concludere non con l’accoglimento dell’opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari dell’opposizione.

 

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/25478_09_2021_no-index.pdf