Misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive – Soggetto che svolge attività sportiva – Applicabilità - Limiti.
La Terza Sezione penale ha affermato che è legittimo il provvedimento del Questore che vieti l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) non solo come spettatore ma anche in qualità di partecipante a una competizione sportiva, purché il destinatario del divieto non eserciti professionalmente l’attività sportiva, non prevedendo l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che il provvedimento del Questore possa limitare l’attività lavorativa retribuita.
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