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Consulente tecnico d’ufficio - Poteri di accertamento - Limiti - Individuazione - Criteri - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022

Fatti principali non allegati né rilevabili d'ufficio - Esclusione - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza.

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può:

  • accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio;
  • acquisire, anche a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio;
  • acquisire, in materia di esame contabile, ex art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.


https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/3086_02_2022_no-index.pdf