Grande impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria - Preliminare di vendita non eseguita - Scelta del curatore di sciogliersi dal contratto –Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 40875 del 20 dicembre 2021
Inammissibilità della facoltà di recesso – Effetti “ex tunc” – Applicabilità delle norme sull’indebito – Debito concorsuale e non della massa – Azione della procedura (ex art. 67 L. Fall.) proposta nei confronti della società promittente acquirente per il recupero delle somme versate da questa prima del sottoposizione della stessa alla procedura concorsuale – Cass., sez. I, ordinanza n. 40785 12894 del 20 dicembre 2021, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto. Una Grande Impresa, la quale, prima di essere sottoposta ad amministrazione straordinaria, aveva stipulato un preliminare di vendita con altra s.p.a., agiva in giudizio verso quest’ultima per sentirlo condannare alla restituzione di quanto ad essa versato in acconto sul prezzo finale pattuito, come previsto nel detto preliminare.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano, sia pure parzialmente, la domanda.
Avverso la sentenza d’appello, sostanzialmente confermativa di quella del Tribunale, ricorreva per cassazione la società convenuta soccombente, assumendo, con vari motivi, di non dover restituire le somme reclamate.
Decisione. La Suprema Corte respingeva l’impugnazione affermando che “nell’ipotesi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in caso di ammissione alla procedura della parte promittente alienante di un contratto preliminare di vendita, la scelta del commissario straordinario di sciogliersi dal predetto contratto, effettuata ex art. 50 d.lgs n. 270/1999, non è assimilabile alla facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc, talchè va ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, cosicchè le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell’indebito e il corrispondente credito subirà gli effetti del provvedimento di ammissione alla procedura, quale debito concorsuale e non di massa, dovendo essere soddisfatto nel rispetto della par condicio creditorum”.