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Domanda di corresponsione di assegno divorzile – Cass. n. 38362/2021

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Assegno divorzile - Presupposti - Onere della prova del richiedente - Contenuto - Fondamento.


Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.


Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 (Rv. 663465 - 01)