Beni destinati all'esercizio di impresa da uno dei coniugi - Scioglimento della comunione - Diritto di credito del coniuge non imprenditore - Sussistenza - Determinazione - Criteri.
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione “de residuo”, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 15889 del 17/05/2022;