Espropriazione per pubblica utilità - Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17017 del 26/05/2022
risarcimento del danno, e non la restituzione del fondo - principi enunciati dalla Corte EDU
La Prima Sezione Civile, in tema occupazione di terreno per finalità di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata, ha affermato che l’art. 3 della l. n. 458 del 1988 (ancora applicabile alle fattispecie anteriori all’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui prevede solo il risarcimento del danno, e non la restituzione del fondo, in caso di decreto di esproprio dichiarato illegittimo o di procedimento ablativo concluso in violazione dei termini e delle forme di legge, deve essere reinterpretato alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU sull’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, oltre che dell’art. 42 Cost., sicché, a fronte della impossibilità di configurare un potere di acquisizione “indiretta”, non può ritenersi ancora operante il divieto di restituzione del bene al privato che lo richieda.
Espropriazione per pubblica utilità - Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17017 del 26/05/2022