Beni destinati all'esercizio di impresa da uno dei coniugi - Scioglimento della comunione - Diritto di credito del coniuge non imprenditore - Sussistenza - Determinazione - Criteri.
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione “de residuo”, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/15889_05_2022_no-index.pdf