Responsabilità civile - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi – Corte di Cassazione, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022
Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento del d.m. 14.2.2000 - Interruzione - Configurabilità - Successiva perenzione del processo amministrativo - Conseguenze.
Le Sezioni Unite, pronunciando su questioni di massima e di particolare importanza, in tema di risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, hanno affermato che: - il ricorso amministrativo per l’annullamento del d.m. 14-2-2000 costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del termine per far valere il diritto soggettivo dei medici specializzandi al risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie, con effetto permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, in quanto proposto per far valere una posizione di interesse legittimo strumentale al pieno esercizio del diritto soggettivo tutelabile innanzi al G.O; - la perenzione del giudizio amministrativo, ex art. 9, comma 2, della l. n. 205 del 2000, determina, tuttavia, il venir meno dell’effetto interruttivo permanente, ex art. 2945, comma 3, c.c., restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, e senza che un nuovo effetto interruttivo possa essere riconosciuto ad una sopravvenuta decisione dell’incidente di costituzionalità sollevato nel corso del giudizio amministrativo o all’istanza di prelievo ivi depositata.
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