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Processo tributario - Notifica della sentenza all’ente locale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 – Corte di Cassazione, Sentenza n. 21884 del 11/07/2022 

Consegna presso la sede principale - Necessità - Esclusione - Notifica ad ufficio riconducibile a quello che ha emesso l’atto - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in tema di notifica diretta all’ente territoriale, hanno affermato che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all’ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.

 

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21884_07_2022_no-index.pdf