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Diritti della personalità - Istanza di accesso ai dati telefonici nello svolgimento di indagini difensive da parte dell'imputato – Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21314 del 05/05/2022

Inerzia del titolare del trattamento dei dati - Competenza del Garante - Esclusione - Conseguenze - Reclamo ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Inammissibilità - Tutela in sede penale ex art. 391 quater c.p.p.

La Prima Sezione civile, ha statuito che in caso di istanza di accesso ai dati telefonici nello svolgimento di indagini difensive da parte dell’imputato, a fronte dell’inerzia mantenuta da parte del titolare del trattamento dei dati, non sussiste la competenza del Garante della privacy a provvedere, con la conseguenza ulteriore che deve ritenersi inammissibile il successivo reclamo ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, dovendo l’interessato ricorrere alla tutela in sede penale prevista dall’art. 391 quater, ultimo comma, c.p.p.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21314_07_2022_no-index.pdf