Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - in genere - Mantenimento - Esigenze del figlio - Notorio aumento con la sua crescita - Spese straordinarie - Sufficienza - Esclusione - Adeguamento dell'assegno - Necessità.
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_015